Il Collegato Lavoro (1° Parte)

28 Ago 2014

Il 19 ottobre 2010 il provvedimento in oggetto, collegato alla manovra di finanza pubblica che era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato del 31 marzo 2010, è stato approvato ed è diventato operante dal 24 novembre 2010.

Gli argomenti trattati, che ora cercheremo di illustrare sinteticamente, sono i seguenti :

  • Modifiche al lavoro sommerso
  • Sanzioni in materia di orario di lavoro
  • Clausole generali del contratto di lavoro
  • Certificazione dei contratti di lavoro
  • Conciliazione e arbitrato
  • Decadenze in materia di licenziamento
  • Disciplina risarcitoria del contratto a termine
  • Modifiche all’ispezione del lavoro
  • Disposizioni previdenziali
  • Trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici
  • Tutela dell’handicap
  • Modifiche al D.Lgs. 276/2003
  • Deleghe in materia lavoristica e previdenziale

Per molti degli argomenti trattati gli interventi sono stati parziali e a volte poco consistenti; sono invece stati incisivi gli interventi in materia di lavoro, di contratto a termine, di conciliazione e l’arbitrato, di decadenze, di certificazione dei contratti, di clausole generali. Tutti punti che completano e danno organicità alla riforma Biagi.

Il lavoro sommerso

La legge 23 aprile 2002 e la legge 4 agosto 2006 n° 248 hanno introdotto e successivamente modificato la maxi sanzione per lavoro nero; la legge 24 dicembre 2007 n° 247 ha individuato le DPL quali soggetti competenti all’irrogazione di detta maxi sanzione.

Il collegato lavoro ha apportato alcune modifiche sostanziali alla legge di riferimento.  Più precisamente, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato ( senza che neppure successivamente risulti effettuato alcun adempimento contributivo che dimostri la volontà di non occultare il rapporto ), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Nel caso in cui i lavoratori siano stati successivamente regolarizzati, l’importo della sanzione viene ridotto e varia da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato  di euro 30 per ciascun giorno di lavoro effettivo.

Su questo punto sono notevoli i miglioramenti apportati dal collegato, e desideriamo sottolinearlo :

  1. viene escluso dalla maxi sanzione di cui sopra il datore di lavoro domestico, in quanto non imprenditore. Le particolarità di questo tipo di rapporto sono tali e tante, che rischiava di nascere un problema sociale non indifferente.
  2. la maxi sanzione viene ricondotta giustamente al solo lavoro subordinato, mentre in precedenza era possibile applicarla anche alle tipologie di lavoro autonomo e alle associazioni in partecipazione, con tutte le perplessità che questa norma aveva fatto nascere
  3. la sanzione viene ridotta se, trascorso un determinato periodo in nero, la persona assunta in nero viene regolarizzata.
  4. il potere di irrogare la nuova sanzione amministrativa viene esteso a tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza. La sanzione può quindi essere comminata anche dagli ispettori dell’Inps, dell’Inail, dell’Agenzia delle Entrate etc.
  5. diventa possibile estinguere l’illecito attraverso il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale ( rispettivamente 1.500 e 1.000 euro maggiorate rispettivamente di euro 37,50 e 7,50 ); prima infatti questa violazione non era diffidabile, ora rientra nelle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°124 del 2004 concernente la diffida.
  6. anche se non riguarda gli istituti religiosi, segnaliamo egualmente che per il settore turismo è concessa una particolare agevolazione nel caso il datore di lavoro non sia in possesso di tutti i dati relativi al lavoratore da assumere : ferma restando la comunicazione preventiva al centro per l’impiego, il datore di lavoro ha la possibilità di integrare entro tre giorni la denuncia nominativa aggiungendo i dati mancanti.
  7. sparisce la sanzione minima di 3.000 euro e al suo posto vengono maggiorate le sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi, che vengono aumentate del 50%
  8. a pena di nullità, la contestazione deve contenere gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità; se la motivazione fa riferimento ad atti non conosciuti o non ricevuti dal trasgressore, questo deve essere allegato.

Poiché queste sanzioni non hanno natura tributaria, non può trovare applicazione la normativa di cui al D.Lgs. 472/97 sul “favor rei”. In linea con la legge 689/81, i  nuovi importi sanzionatori non troveranno applicazione per gli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010. 

Rammentiamo che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie è prevista l’applicazione di una sanzione civile pari al TUR ( tasso ufficiale di riferimento reso noto con provvedimento della Banca Centrale Europea ) maggiorato del 5,5%. L’evasione dovuta a falsità o non conformità delle denunce obbligatorie, mirata al mancato versamento dei contributi, configura invece inadempienza punita con maggiore severità dal legislatore e in caso di evasione, anche parziale, la sanzione civile in ragione d’anno sarà pari al 30% dei contributi evasi.

Sanzioni in materia di orario di lavoro

La formulazione iniziale della normativa sull’orario di lavoro, contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003 n° 66, è stata oggetto di modifica col D.Lgs 19 luglio 2004 n° 213 e con la legge 6 agosto 2008 n° 133. Il collegato lavoro apporta modifiche che interessano i marittimi a bordo delle navi da pesca, e ovviamente questo non ci riguarda; ci interessa però :

  • il nuovo quadro sanzionatorio
  • la conferma che i limiti legali dell’orario di lavoro e delle ore di riposo possono essere derogati mediante accordi collettivi nazionali con le OO.SS comparativamente più rappresentative;  in assenza di disposizioni dei CCNL, le deroghe potranno essere contenute in accordi territoriali o aziendali stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative.

A ) superamento del limite massimo settimanale di 48 ore

Come è noto l’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le ore straordinarie, per ogni periodo di dette giorni calcolate come media su un periodo di riferimento di quattro mesi. La contrattazione collettiva può elevare il periodo di riferimento da 4 a 6 mesi e, in caso di ragioni obiettive inerenti l’organizzazione del lavoro, a 12 mesi.

Il limite delle 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento deve sempre essere rispettato, per cui nella settimana lavorativa potranno essere superate le 48 ore purché vi siano settimane con meno di 48 ore, in modo da effettuare una compensazione. Potranno essere fissati orari multiperiodali in cui l’attività venga concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri, in modo da effettuare una gestione efficiente della forza lavoro e dei cicli produttivi.

Nel caso di superamento della durata massima dell’orario, scattano le sanzioni : fino a cinque lavoratori la sanzione varia da 100 a 750 euro; se la violazione si riferisce a più di 5 e fino a 10 lavoratori oppure se si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione amministrativa varierà invece da 400 a 1.500 euro; se la sanzione si riferisce a più di 10 lavoratori o se si riferisce ad almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione varierà da 1.000 a 5.000 euro e non sarà possibile pagarla in misura ridotta.

B ) mancato godimento del riposo settimanale di 24 ore consecutive

La disciplina dell’orario di lavoro fissa il diritto del lavoratore di fruire ogni sette giorni di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma coincidente con la domenica. Nel caso di organizzazione del lavoro mediante turni avvicendati, così come nel caso di specifiche attività previste dalla legge, è possibile far fruire il riposo settimanale di 24 ore consecutive in giornata diversa dalla domenica.

E’ prevista la deroga al periodo di riposo settimanale se, nell’arco di 14 giorni, vengono concessi almeno due riposi.

Nel caso di mancato godimento del riposo settimanale, scattano le sanzioni : fino a 5 lavoratori : da 100 a 750 euro; da 5 a 10 lavoratori o con riferimento ad almeno tre periodi di riferimento : da 400 a 1.500 euro; oltre i 10 lavoratori o con almeno cinque periodi di riferimento : da 1.000 a 5.000 euro e non sarà possibile pagarla in misura ridotta.

C ) mancato godimento del riposo giornaliero

Il lavoratore ha diritto quotidianamente ad almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero ogni 24 ore calcolate dall’ora di inizio dell’attività lavorativa; chiariamo subito che sono fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ( es. personale addetto alle pulizie, per il quale è la contrattazione a dover disciplinare le modalità ) o da regimi di reperibilità; specifichiamo anche che la legge considera riposo qualsiasi periodo non rientri nell’orario di lavoro

Le sanzioni vanno così sintetizzate : fino a 5 lavoratori : da 50 a 150 euro; da 5 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi di 24 ore : da 430 a 1.000 euro; oltre 10 lavoratori e con almeno 5 periodi di 24 ore : da 900° 1.500 euro non pagabili in misura ridotta.

Chiama Ora