Prime novità sul Decreto Sostegni e obbligo vaccinale

29 Mar 2021

Proroga ammortizzatori sociali

Il Decreto Sostegni ha previsto la concessione di ulteriori settimane di ammortizzatori sociali per Covid-19, seguendo la logica della Legge di Bilancio, ovvero differenziando i periodi in base alla tipologia di datori di lavoro e attività ed eliminando il contributo aggiuntivo da calcolarsi in base alla perdita di fatturato.

Per le aziende industriali sono state previste ulteriori 13 settimane da fruire dal 1 aprile al 30 giugno;

Per gli altri settori sono state previste altre 28 settimane da fruire dal 1 aprile al 31 dicembre.

Contrariamente a quanto previsto dalle norme precedenti, per quanto riguarda gli “altri settori”, eventuali settimane della Legge di Bilancio non ancora utilizzate, potranno essere fruite fino al 30 giugno in aggiunta alle 28 settimane previste dal Decreto Sostegni.

Le aziende agricole hanno a disposizione 120 giorni di Cisoa da fruire dal 1 aprile al 31 dicembre.

Blocco licenziamenti

Secondo il testo del Decreto Sostegni, il divieto di licenziamento opererà per tutte le aziende fino al 30/06/2021.

Nel periodo 1 luglio – 31 ottobre, il divieto opererà solo nei confronti dei datori di lavoro che accedono ai Fondi di Integrazione Salariale e alla Cassa integrazione in deroga, ovvero tutti i datori di lavoro ad esclusione delle aziende industriali, purchè dal 1 luglio utilizzino gli ammortizzatori sociali.

Nella relazione tecnica al Decreto, si fa riferimento alla “possibilità” di accedere agli ammortizzatori e non all’accesso vero e proprio; sembra un refuso, vedremo cosa succederà in fase di conversione in legge.

Contratti a tempo determinato

Art. 17 – D.L. 41/2021

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dal cd. “Decreto Dignità”.

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

In sostanza, purchè non siano ancora stati raggiunti i 24 mesi di durata massima complessiva, è possibile prorogare e rinnovare il contratto in maniera acausale, anche se fosse già stato rinnovato/prorogato in maniera acausale utilizzando la normativa speciale Covid prevista dai precedenti decreti.

Licenziamento al rientro di un viaggio all’estero

Con l’ordinanza del 21.01.2021, il Tribunale di Trento afferma che è legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice non rientrata in servizio al termine delle ferie, per osservare i 14 giorni di isolamento fiduciario disposto come conseguenza di un viaggio all’estero che la dipendente avrebbe potuto evitare.

Per la sentenza, infatti, la lavoratrice si è posta, per propria esclusiva responsabilità, in una situazione di impossibilità a riprendere servizio al termine delle ferie, che avrebbe potuto facilmente evitare se si fosse astenuta dall’effettuare il viaggio in Albania.

Lavoratore che rifiuta il vaccino

Il Tribunale di Belluno in data 19/3/2021 ha dato ragione a due case di riposo che hanno messo in ferie “forzate” il personale sanitario che ha rifiutato di vaccinarsi con la motivazione che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro avrebbe comportato per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti

Congedi per il padre lavoratore: le novità per il 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha rafforzato le tutele in favore del padre lavoratore, prorogando e ampliando misure già esistenti e introducendo nuove misure:

Congedo obbligatorio per nascite e adozioni

La durata del congedo è aumentata, solo per il 2021, a 10 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino.

Per quanto riguarda invece le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2020, il congedo obbligatorio rimane di 7 giorni, anche se fruito nel 2021.

Congedo facoltativo in sostituzione della madre

Il padre lavoratore può altresì fruire, per tutto il 2021, di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo e in alternativa alla madre che rinuncia ad un giorno di astensione obbligatoria.

Congedo obbligatorio e facoltativo in caso di morte perinatale del figlio

Il congedo in oggetto (10 giorni di congedo obbligatorio più uno facoltativo) può essere fruito dal padre lavoratore, sempre entro 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di

  • figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione
  • decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).

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