Circolare 8 Ottobre: Greenpass sui luoghi di lavoro

8 Ott 2021

GREENPASS SUI LUOGHI DI LAVORO

 

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre sarà obbligatorio, per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
Resta salva la disciplina speciale per i comparti sanitario e assimilato e scolastico.
La norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dalla categoria e qualifica e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (quindi, per esempio, gli stagisti) o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni; devono quindi ritenersi inclusi: lavoratori somministrati, in appalto, agenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, colf, co.co.co. ed anche i datori di lavoro.

Sul datore di lavoro ricade l’obbligo di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sia riguardo al proprio personale che quello alle dipendenze di appaltatori e agenzia di somministrazione, non essendo sufficiente la dichiarazione delle ditte appaltatrici e somministratrici che i propri dipendenti sono stati regolarmente controllati.
Se il datore di lavoro non predispone il protocollo per le verifiche, è passibile di una sanzione che va dai 400,00 ai 1000,00 euro (anche se tutti i lavoratori fossero in possesso di greenpass).

I controlli possono essere effettuati direttamente dal datore di lavoro o da un soggetto da lui incaricato. L’incaricato deve essere nominato formalmente prima dell’inizio dei controlli, per non incorrere nella sanzione di cui sopra.
Le verifiche relative al greenpass devono essere effettuate mediante le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, il quale – al di fuori dei casi in cui il lavoratore è esonerato dall’obbligo vaccinale – dispone che la verifica può essere effettuata scansionando il QR code della certificazione cartacea o digitale solo ed esclusivamente tramite la App “VerificaC19”.

Le attività di verifica devono limitarsi a controllare l’autenticità, validità e integrità della certificazione verde, restando esclusa in ogni caso la raccolta dei dati dell’intestatario. A titolo esemplificativo non è possibile richiedere il motivo del possesso del greenpass (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né la data di scadenza. E’ possibile richiedere al lavoratore un documento di identità quando non se ne conoscano le generalità, cosa che può accadere nelle imprese di maggiori dimensioni.
Cosa accade se non si è in possesso del greenpass? i lavoratori del settore privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di tale certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe), senza conseguenze disciplinari, senza retribuzione e con diritto alla conservazione del posto.

Diverso è il caso in cui il lavoratore sia trovato sul luogo di lavoro senza greenpass; in questo caso il datore di lavoro farà la segnalazione al Prefetto che applicherà al lavoratore una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro; inoltre potrà prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore.
Oltre che dal datore di lavoro e ai suoi incaricati, il greenpass potrà essere verificato dagli ispettori del lavoro e in generale dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. E’ escluso che la richiesta possa venire da clienti, avventori, ospiti, etc.
Come gestire le assenze dei lavoratori? per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista la possibilità di sospendere il lavoratore dopo i primi 5 giorni di assenza per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Se l’assenza perdura, si ritiene che si applichino le regole ordinarie per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Per le aziende con più di 15 dipendenti, si ritiene che si applichino da subito le regole ordinarie per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

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