Nuove settimane cig covid, estensione congedi e indennità di malattia per quarantena

25 Ott 2021

Ammortizzatori:

Il DL 146/2021 contiene la proroga del trattamento cig covid: ulteriori 9 settimane di cig per il settore tessile e 13 settimane di cigo, cigd e fis per gli altri settori da fruire dal 1 ottobre alla fine dell’anno. Requisito per poter usufruire di queste ulteriori settimane è l’avere terminato le settimane concesse dai decreti precedenti. 

Per i datori di lavoro che ne faranno richiesta ci sarà la proroga del divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione. La domanda potrà essere presentata per tutti i lavoratori in forza al 22/10/2021.

 

Quarantena:

La quarantena sarà trattata come malattia anche nel 2021. Il Governo infatti ha rifinanziato l’Inps anche per l’anno in corso. Nel frattempo, il decreto fiscale cancella la norma precedente per cui gli oneri a carico delle aziende sarebbero stati rimborsati dallo Stato. Di conseguenza, come per ogni altra malattia, i primi 3 giorni restano a carico del datore di lavoro insieme all’integrazione dell’indennità Inps delle giornate successive. 

C’è una novità per quanto riguarda le aziende con dipendenti che non godono della tutela Inps per malattia (principalmente impiegati dei settori industria e artigianato): queste aziende, se hanno avuto dipendenti in quarantena nel periodo 31 dicembre 2020 – 31 dicembre 2021, potranno richiedere all’Inps un rimborso di € 600,00 a forfait per dipendente. Speriamo che il prossimo anno non ci dicano che ci hanno ripensato.

 

Ripristinati i congedi:

Congedi parentali: dall’inizio della scuola e fino alla fine dell’anno sono stati prorogati i congedi al 50% per chi ha figli fino a 14 anni, i congedi senza indennità per chi ha figli tra i 14 e i 16 anni e per chi ha figli con gravi disabilità senza limiti di età in caso di DAD per tutta la durata della stessa, infezione da Covid, o quarantena. Nel caso di figli portatori di handicap, è motivo di congedo anche la chiusura dei centri diurni per disabili.

 

E’ operativa l’agevolazione per le nuove assunzioni di giovani under 36

La Legge di Bilancio ha previsto benefici contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età al momento dell’assunzione o della trasformazione del rapporto. Perché il datore di lavoro abbia diritto allo sgravio, i giovani non devono essere mai stati assunti a tempo indeterminato prima dallo stesso datore di lavoro o da qualunque altro datore di lavoro e ovunque nel mondo. 

Lo sgravio è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di € 6.000,00 all’anno per 36 mesi, 48 per le Regioni del Sud.

Oltre i requisiti “standard”: essere in regola con il versamento dei contributi, applicare i contratti collettivi, etc., nell’unità produttiva in cui si procede all’assunzione, non devono essere state licenziate persone con la stessa qualifica nei 6 mesi precedenti e non dovranno neanche essere licenziate nei 9 mesi successivi all’assunzione. Chiaramente parliamo di licenziamenti per motivi economici e non disciplinari.

Non sono incentivati i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli con personale con qualifica dirigenziale. Le agevolazioni contributive si qualificano come aiuto di Stato e pertanto sono soggette all’autorizzazione della Commissione Europea. 

La UE ha ora autorizzato l’agevolazione per l’anno 2021, quindi le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre potranno fruire dello sgravio e per quelle già effettuate dall’inizio anno, sarà possibile recuperare l’agevolazione arretrata nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Il beneficio è immediatamente fruibile non essendoci un tetto massimo di spesa. Per una volta, non dovremo prenotare i fondi e aspettare per sapere se ci sono o meno. 

La Legge di Bilancio prevede la stessa agevolazione per l’anno 2022, agevolazione che sarà oggetto di futura valutazione da parte della Commissione Europea.

 

Colf e greenpass

L’obbligo di greenpass sui luoghi di lavoro si applica anche a colf e badanti. In risposta ad alcune FAQ, il Governo sostiene che la colf convivente priva del certificato verde può essere messa alla porta dal datore di lavoro.

 

Strutture socio-sanitarie e obbligo vaccinale

Dal 10 ottobre è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori, anche esterni, che svolgono la loro attività nelle  strutture  sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,   pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. 

La norma, che è entrata in vigore ad aprile per il personale sanitario, è stata estesa a tutti gli addetti, interni od esterni, che lavorano negli spazi delle strutture. A titolo esemplificativo, dovranno essere vaccinati anche personale di cucina, amministrativi ed addetti alle pulizie. 

La norma rimanda ad un decreto che non è ancora stato emanato le modalità di controllo del certificato vaccinale nel rispetto della privacy.

 

Stretta sulla sicurezza sul lavoro

Tenere lavoratori in nero è sempre più una pessima idea. Lo stop all’attività lavorativa imprenditoriale, a partire dal 22 ottobre, scatterà al superamento del 10% del personale non in regola (era il 20%) con l’esclusione delle attività con un solo lavoratore a meno che non ci siano gravi rischi per la salute.

 

Dal 1 gennaio 2022 tornano le vecchie regole sui piani di rateazione

I piani di rateazione richiesti all’agente di riscossione dal 1/1/2022 decadranno dopo 5 rate non pagate.

Restano invariate le regole per i piani richiesti prima del 8/3/2020 in cui devono essere scadute 18 rate e quelle per i piani richiesti dal 8/3/2020 al 31/12/2021 in cui, per la decadenza dal piano, bisogna non aver versato 10 rate, anche non consecutive.

Per le cartelle notificate tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021 il termine ultimo di pagamento passa da 60 a 150 giorni.

Tutte le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio 2020, anche arretrate, dovranno essere versate entro il 30 novembre 2021.

 

Riduzione tasso medio di tariffa Inail (OT23)

La legge prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2022, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. 

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT).

Gli interventi migliorativi devono essere stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa del 8%. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. 

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT: 

Fino a 10 riduzione del 28% 

Da 10,01 a 50 riduzione del 18% 

Da 50,01 a 200 riduzione del 10% 

Oltre 200 riduzione del 5% 

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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