Le novità del Decreto Lavoro 2023

18 Mag 2023

TRASPARENZA NEI RAPPORTI DI LAVORO

Il decreto Lavoro semplifica gli obblighi di informazione che il datore di lavoro deve dare ai lavoratori in fase di assunzione, prevedendo che l’onere può ritenersi adempiuto con il riferimento alla normativa vigente e/o alla contrattazione collettiva, anche aziendale per:

– la durata del periodo di prova;

– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

– la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;

– la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

– l’importo iniziale della retribuzione;

– la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno,

– le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro;

– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio  solo qualora questi siano integralmente automatizzati e necessari a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Sempre in un’ottica di semplificazione, viene stabilito che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

 

DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TERMINE

Il Decreto Lavoro apporta delle modifiche nella disciplina dei contratti a termine nel settore privato andando a modificare le causali per cui è prevista la continuazione del contratto dopo i primi 12 mesi.

Ferme restando le ragioni di carattere sostitutivo, le altre causali di fatto inutilizzabili del Decreto Dignità, ovvero:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
  2.  esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

sono abrogate e vengono introdotte le nuove causali:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  1. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

ATTENZIONE!! Come in passato, non sarà sufficiente indicare genericamente nel contratto di lavoro: “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, ma sarà necessario descrivere in modo preciso e dettagliato quale sia l’esigenza produttiva, tecnica od organizzativa che si deve fronteggiare, utilizzando circostanze oggettive chiare e facili da provare in un eventuale futuro giudizio.

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

Il Decreto Lavoro interviene nuovamente sull’esonero della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e prevede, per il solo periodo dal 1°Luglio 2023 fino al 31 Dicembre 2023, un aumento di 4 punti percentuale delle aliquote di esonero contributivo previste dalla Legge di Bilancio 2023 e senza ulteriore effetto sul rateo di tredicesima.

A partire dal 1° Luglio e fino al 31 Dicembre, i lavoratori che hanno una retribuzione lorda fino a 1923,00 euro avranno un esonero contributivo totale del 7%, mentre quelli che hanno una retribuzione fino a 2692,00 avranno un esonero contributivo totale del 6%. Nulla cambia per i lavoratori con una retribuzione superiore.

La misura si inserisce nel solco della diminuzione del cuneo fiscale, garantendo ai lavoratori una maggiore retribuzione netta senza aggravi di costi per il datore di lavoro.

L’esonero non andrà ad incidere sulle pensioni future.

 

FRINGE BENEFITS cosa cambia

Il Decreto ha previsto, per il solo anno d’imposta 2023, l’estensione della soglia di esenzione fiscale da € 258,23 annui dei fringe benefits ad € 3.000,00 ma solamente per tutti quei lavoratori dipendenti che abbiano dei figli a proprio carico.

 

ESONERI ED INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DISABILI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito uno specifico fondo per il riconoscimento di un contributo a favore di:

  • Enti Terzo Settore
  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Onlus

Che assumano persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° Agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023 ai sensi della L. 68/1999 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Il Fondo sarà alimentato con un importo massimo di 7 milioni di euro da reperire dalla riassegnazione di somme non utilizzate in altri capitoli di spesa.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti con decreto da adottare entro il 1° marzo 2024.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Se un datore di lavoro assume un Neet, ovvero un giovane che non studia e non lavora, che presenta congiuntamente queste condizioni:

    • Alla data dell’assunzione non ha ancora compiuto 30 anni;
    • Sia registrato al Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani
  • Assunzione dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023

Ha diritto ad un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi.

L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante. Non si applica ai datori di lavoro domestico.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di Under 36 e con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo viene ridotto al 20%.

L’incentivo è fruibile, su richiesta, fino ad esaurimento fondi (80 milioni di euro per il 2023 che saranno ripartiti tra le Regioni da ANPAL con proprio decreto).

 

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE

A partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza.

Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche con contratto di apprendistato professionalizzante, è riconosciuto:

  • l’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi Inail) nel limite massimo di 8000 euro per 12 mesi su base annua e riparametrati mensilmente;

Ai datori di Lavoro che assumono a tempo determinato o stagionale beneficiari dell’Assegno di inclusività è riconosciuto:

  • l’esonero del 50% dal versamento dei contributi complessivi nel limite massimo di 4000 euro per 12 mesi

In caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi (compreso il primo periodo di lavoro con contratto a termine).

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