Novità del mese di Marzo 2024

20 Mar 2024

Sanzioni più salate per il lavoro nero

L’articolo 3 del Dl 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 73/2002 prevede, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l’applicazione di una sanzione amministrativa (cosiddetta maxisanzione), che varia in base alla durata dell’illecito.
Il nuovo decreto Pnrr 4 ha incrementato ulteriormente l’importo della maxisanzione.
A pertire dal 2 marzo 2024, le fasce sanzionatorie risultano così modificate: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).
La maggiorazione in caso di recidiva si applica nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Contratti a termine

Il decreto milleproroghe estende al 31 dicembre di quest’anno (prima era il 30 aprile) la possibilità di stipulare o prorogare contratti a termine oltre i 12 mesi iniziali per esigenzeproduttive, tecnico e organizzative individuate dall’azienda, in mancanza di previsioni deicontratti collettivi.
Facciamo un breve passo indietro: il decreto lavoro ha eliminato le causali impossibili deldecreto dignità prevedendo la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiorea 12 mesi per:

  • motivi sostitutivi
  • causali previste dai contratti collettivi
  • per motivi individuati dalle parti in attesa che i contratti collettivi si adeguassero alle nuove disposizioni non oltre (ora) il 31/12/2024.

I contratti collettivi possono essere nazionali, territoriali o aziendali e se prevedono delle causali è obbligatorio per il datore di lavoro attenersi a quelle.
La fase transitoria prevede che, in mancanza della “guida” dei contratti collettivi si possano stipulare contratti per ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
Attenzione!! E’ importante fare riferimento alle specifiche ragioni aziendali che andranno chiaramente dettagliate e non fare un mero richiamo alla norma.
In passato le causali sono state fonte di numerosi contenziosi nelle aule di tribunale e l’orientamento dei giudici è stato quello di trasformare in contratti a tempo indeterminato quei contratti in cui le causali erano state espresse in maniera troppo generica per essere verificate.

Aumentato il ticket licenziamento Naspi

I datori di lavoro obbligati a versare il ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso del 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo, il massimale NASpI, pari a 1.550,42 euro per quest’anno. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Per determinare l’esatto importo dovuto, è necessario individuare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. L’importo massimo del contributo è pari a 1916,01 euro per l’anno 2024 e va versato entro il 16 del mese successivo a quello del licenziamento in cumulo con gli altri contributi in F24.

Denuncia lavori usuranti entro il 31 marzo

Entro il 31 marzo 2024 i datori di lavoro che impiegano dipendenti addetti a c.d. lavorazioni usuranti dovranno effettuare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle suddette lavorazioni, con riferimento all’anno 2023.
I dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno, infatti, diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e i, di conseguenza, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero del Lavoro denunciando i periodi nei quali ogni dipendente abbia svolto nell’anno precedente le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti.
Sono considerate usuranti le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori particolarmente usuranti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavoro 19.5.1999;
  • lavori notturni;
  • lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a
    servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per lavoratori notturni, ai fini della comunicazione, si intendono:

  • i lavoratori a turni, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione, pertanto, se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori);

Le comunicazioni vanno effettuate telematicamente sul sito “CLICLAVORO” attraverso il modello unico per tutte le tipologie di lavori usuranti denominato “Modello LAV_US”.
Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dall’impresa oppure da un
intermediario abilitato a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
L’omissione della comunicazione annuale relativo al “lavoro notturno” è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 euro.

Novità in materia di appalti

Il Governo ha reintrodotto sanzioni penali in caso di appalti illeciti.
In caso di appalto “non genuino” dal 2 marzo 2024 è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico tanto dell’utilizzatore quanto dello pseudo appaltatore.
Alle medesime conseguenze sanzionatorie va incontro anche chi trasgredisce le norme sul distacco di personale. In pratica, dunque, a prescindere dallo schema giuridico formalmente adottato, si concretizza il reato di somministrazione illecita tutte le volte che viene effettuata una mera fornitura di manodopera da parte di soggetti non preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro.
Quando la somministrazione di lavoro è realizzata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (cd. Somministrazione fraudolenta), il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Il DL 19/2024 rafforza le misure di contrasto all’utilizzo irregolare degli appalti anche per quanto concerne le condizioni di lavoro.
Difatti, dal 2 marzo, al personale impiegato nell’appalto di opere o di servizi e nell’eventuale subappalto, va riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi (nazionali o territoriali) maggiormente applicati “nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
Auspichiamo chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardo
all’individuazione della “zona” considerato che ci troviamo di fronte ad un nuovo obbligo che ha il compito di scoraggiare fenomeni di stipula di contratti di appalto e soprattutto subappalto con l’unico scopo di risparmiare sul costo del lavoro.

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