A partire dal 1° gennaio 2011 l’Inps emetterà avvisi di pagamento che dopo 60 giorni diverrano esecutivi, senza necessità di emissione di cartella esattoriale da parte dell’agente di riscossione.
L’avviso riguarderà qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all’Inps e omessa dal contribuente. Il nuovo sistema di riscossione interesserà tutti i crediti accertati dal 1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi precedenti.
I tempi per i datori di lavoro si stringono, infatti avranno tempo 60 giorni dall’avviso di accertamento per pagare, se gli importi sono dovuti; in caso contrario avranno tempo 40 giorni per ricorrere in Tribunale, davanti al Giudice del Lavoro. Nel corso del giudizio, il giudice ha la facoltà di sospendere il pagamento, per gravi motivi; l’Inps invece non può più intervenire per sospendere l’avviso di pagamento; potrà però annullarlo qualora ravvisi l’infondatezza della richiesta.
Se il debitore non presenta ricorso e non effettua il pagamento, allo scadere dei 60 giorni l’agente per la riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata. E’ fatta salva la facoltà di richiedere il pagamento rateale direttamente all’agente di riscossione.
L’avviso dovrà obbligatoriamente contenere, pena nullità, i seguenti elementi essenziali:
- Codice fiscale del contribuente
- Tipologia del credito con la gestione previdenziale di riferimento e, per crediti derivanti da atto di accertamento dell’Inps o di altri enti, gli estremi dell’atto e la data di notifica;
- L’anno e il periodo di riferimento del credito;
- L’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
- L’importo totale dei crediti compresi i compensi del servizio di riscossione;
- L’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- La sottoscrizione del responsabile dell’ufficio Inps che ha accertato l’omissione contributiva e ha emesso l’atto;
- L’intimazione a pagare all’agente della riscossione, entro 60 giorni dalla sua notifica.
Con la circolare 168 del 2010, l’Inps ha precisato che prima di emettere l’avviso di pagamento, continuerà ad emettere il cosiddetto avviso bonario.
In particolare l’Inps distinguerà tra:
- omissione contributiva, che si verifica quando il contribuente ha dichiarato i contributi che deve versare, ma non ha effettuato il versamento, per cui emetterà avvisi bonari con l’invito a regolarizzare entro 30 giorni;
- omissione da accertamento, che si verifica quando i crediti sono stati accertati a seguito di verifica ispettiva, per cui emetterà avvisi bonari con l’invito a regolarizzare entro 90 giorni.
Ora che l’Inps non ha più facoltà di sospendere la cartella esattoriale per dare tempo al contribuente di documentare le sue ragioni, questo periodo sarà particolarmente utile ai datori di lavoro per risolvere il contenzioso in fase amministrativa, senza ricorrere al Giudice del Lavoro.
E’ opportuno sottolineare che l’invio dell’avviso bonario prima dell’avviso di pagamento, è una facoltà dell’Istituto e non un obbligo di legge, che l’Inps si impegna con una circolare a continuare a mandare, ma l’iniziativa, seppur meritevole nelle intenzioni, non ha efficacia vincolante ed è possibile che in alcune sedi venga disattesa.