La Riforma del Mercato del Lavoro (2° Parte)

23 Set 2014

6) Partite Iva

Con la crisi sono sempre più numerose le aziende che per risparmiare non assumono ma invitano il personale ad aprire una partita Iva e a presentare a fine mese regolari fatture . Il più delle volte queste forme di collaborazione mascherano rapporti di lavoro subordinato e già ora in caso di verifica ispettiva è quasi certo un verbale che trasforma il rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro dipendente . Poi nasceva un contenzioso che ben poche volte era favorevole al datore di lavoro . Per creare paletti a questa forma di collaborazione la riforma prevede che ove per due anni consecutivi ricorrano almeno due dei seguenti presupposti.

  • Postazione di lavoro all’interno dell’azienda
  • Durata superiore a otto mesi nell’arco dell’anno
  • Ricavo dal rapporto superiore all’80% dei corrispettivi

l’uso della partita Iva diverrà improprio e il rapporto verrà trasformato in collaborazione coordinata e continuativa . Tale presunzione implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano questo tipo di rapporto per cui ad es. in mancanza di un progetto scritto la collaborazione si trasforma ab origine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , con le sanzioni relative .

Fanno eccezione due requisiti :

  • Competenze di grado elevato e capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
  • Reddito annuo di lavoro autonomo ( imponibile fiscale ) non inferiore a 18.662,50 euro , equivalenti a 1,25 volte il minimale richiesto per i contributi previdenziali )

Queste disposizioni avranno effetto immediato per i rapporti iniziati successivamente al 17/7/2012 , decorreranno dal 17/7/2013 per i rapporti già in corso .

L’entrata in vigore di questa norma sta comportando la cessazione di decine – forse centinaia – di migliaia  di posti di lavoro per il timore dei datori di dover procedere alla trasformazione del rapporto . Un po’ quello che è successo nei call center , dove da quando è stato detto che devono esserci lavoratori dipendenti sono stati persi già 10.000 posti di lavoro . Tanto che lo stesso ministro ha manifestato in un incontro con la Confcooperative il timore che la riforma , considerato il grave periodo di crisi , rischi di incentivare il lavoro nero .

7) Dimissioni in bianco

E’ un’usanza che non appartiene al nostro ambiente e che non esito a definire barbara in uso particolarmente in alcune Regioni , e consiste nella pratica di far firmare al lavoratore , prima ancora della lettera di assunzione , la lettera di dimissioni con la data in bianco .Così , nel momento in cui desideriamo liberarci della presenza della persona assunta , gli comunichiamo di aver messo la data sulla sua lettera di dimissioni e gli impediamo di fatto qualsiasi forma di opposizione . Questa forma viene utilizzata soprattutto col personale femminile per poter lasciare a casa la persona quando si sposa e/o quando ha figli , ma ci sono datori di lavoro che la utilizzano anche nei confronti del personale maschile .

Per ovviare a questi problemi , sarebbe stata sufficiente la norma secondo cui l’esistenza di un foglio di dimissioni firmato in bianco al fine di simulare la cessazione del rapporto viene punita , ove non rivesta rilevanza penale per estorsione , con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro ; a questa norma si è aggiunto un onere pesantissimo per i datori di lavoro e si è rispolverata , modificandola ,  una vecchia norma sulla ratifica delle dimissioni , che già aveva dato molti problemi ai datori di lavoro e di conseguenza era stata abrogata .

In sintesi le dimissioni del lavoratore devono essere confermate presso la DTL , presso i centri per l’impiego o mediante una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di trasmissione telematica delle dimissioni al centro per l’impiego . Viene data al datore di lavoro la facoltà di effettuare questa trasmissione in anticipo rispetto alla data di cessazione .

Se il lavoratore non ottempera il datore di lavoro , entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni , formula richiesta scritta tracciabile ( dobbiamo essere in grado di documentare l’avvenuta consegna della lettera ) con l’invito ad adempiere . Se entro sette giorni dal ricevimento dell’invito il lavoratore non risponde , il rapporto di lavoro si intende risolto . Se invece revoca le dimissioni queste sono nulle , riprende servizio e non può avanzare alcuna pretesa per il periodo fra recesso e revoca .

Ci sono seri dubbi sulla legittimità di questa norma , in quanto le dimissioni sono un atto ricettizio : una volta ricevute , sono irrevocabili . Invece questa clausola può consentire al dipendente di cambiare idea e di ritirare le dimissioni . Non solo , ma permette di ignorare eventuali accordi di risoluzione consensuale del rapporto , magari raggiunti faticosamente . L’unica cosa che posso consigliare è , quando ottenete le dimissioni , fare o far fare l’immediata comunicazione al centro per l’impiego e farsi firmare la ricevuta . Se non è possibile fare così , inviare immediatamente una raccomandata AR in cui si chiede al dipendente di ottemperare .

In aggiunta a questa complicazione , si aggiunge che le dimissioni della lavoratrice madre entro i tre anni di età del bambino ( e non più entro l’anno ) devono essere convalidate dalla DTL pena la nullità .

Una puntualizzazione precisa : la nullità non è soggetta a prescrizione , quindi può essere invocata a distanza di anni ; conservate quindi con la massima cura le vostre lettere e le eventuali risposte .

8) Apprendistato

Ogni volta che tocco in questo ambiente l’argomento “ apprendistato “ trovo che questo argomento non incontra i favori della platea e ripeto che è un vero peccato che esso venga previsto solo da alcuni nostri CCNL e non da altri .

Alcune Associazioni hanno da tempo compreso la necessità di contenere i costi , altre devono ancora “ digerire “ l’idea di potere – direi quasi di dovere – assumere apprendisti . Nei nostri contratti non esistono soltanto figure come medici , insegnanti , infermieri , educatori , istruttori ; abbiamo una pletora di figure professionali per cui in altri contratti da tempo è espressamente previsto l’istituto dell’apprendistato : cucina , lavanderia , manutenzione , pulizie , impiegati tecnici e amministrativi , guardarobieri , camerieri di sala e camerieri ai piani etc . Dobbiamo pensare che nelle nostre opere il costo del personale rappresenta una percentuale elevatissima di uscite , che un apprendista ha una retribuzione inferiore a quella di un normale dipendente e costa il 10% di contributi a carico dell’azienda anziché il 30% come gli altri dipendenti ;  non vedo perché il patrimonio umano non debba essere gestito con la stessa oculatezza con cui gestiamo il patrimonio economico .  

Abbiamo detto all’inizio che il contratto dominante ritorna il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato . Negli auspici della riforma , che riprende in maniera articolata l’intera materia dei contratti a contenuto formativo , l’apprendistato viene considerato propedeutico a questo tipo di contratto . Sono previsti tre tipi di apprendistato :

  • Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale . Interessa giovani fra i 15 e i 25 anni , ha durata variabile fra i tre e i quattro anni , serve a conseguire una qualifica o un diploma . Le regole vengono fissate dalle Regioni sentite le parti sociali .
  • Apprendistato professionalizzante . Interessa giovani fra i 18 e i 29 anni , ha durata variabile fra i tre e i cinque anni , serve a conseguire una qualifica professionale ai fini contrattuali , è regolata dagli accordi interconfederali e dai CCNL . Le Regioni garantiscono parte della formazione per un massimo di 120 ore .
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca . Interessa giovani fra i 18 e i 29 anni di età , la durata viene stabilita caso per caso sentite le parti sociali e le istituzioni formative , serve a conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore , titoli di studio universitari o di alta formazione , per il praticantato necessario ad accedere alle professioni e per esperienze professionali . Le regole vengono fissate dalle Regioni , ma in mancanza possono intervenire convenzioni fra datori di lavoro e istituzioni formative .

Le modalità di formazione del primo e del terzo apprendistato sono fissate dalle Regioni , e al momento in cui predispongo questa relazione solo Abruzzo e Piemonte hanno emanato i loro decreti attuativi . Le modalità di formazione dell’apprendistato professionalizzante invece vanno individuate negli accordi collettivi .

D’altra parte formazione e aggiornamento sono previsti ormai in quasi tutti i contratti , e allora mi chiedo se ci possiamo far sfuggire l’occasione di godere dei forti sgravi contributivi per tre , quattro o cinque anni plasmando dei giovani che al termine del contratto di apprendistato  possono essere confermati a tempo indeterminato ( e l’istituto gode dei contributi al 10% ancora per 12 mesi ) o essere lasciati a casa col semplice pagamento del preavviso : l’unico impegno richiesto alle aziende con più di nove dipendenti è di confermare in forza , al termine del periodo di apprendistato , almeno il 50% degli apprendisti assunti .

Siamo datori di lavoro che non barano , che fornirebbero effettivamente la formazione richiesta e che al termine del rapporto sarebbero lieti di confermare in servizio una persona valida . E a questa categoria di datori di lavoro la riforma offre seri vantaggi economici proprio con l’apprendistato .

Il numero di apprendisti consentito varia a seconda delle dimensioni dell’azienda :

  • Con meno di tre dipendenti : tre apprendisti
  • Da tre a nove dipendenti : il 100% delle maestranze qualificate e specializzate
  • Da dieci dipendenti in su : il 150% delle maestranze qualificate e specializzate

Questi limiti entrano in vigore il 1° gennaio 2013 , e le aziende artigiane sono ancora più avvantaggiate .

I contributi a carico del datore di lavoro saranno i seguenti :

  • Per le aziende fino a nove dipendenti : primo anno 1,5% , secondo anno 3% , dal terzo anno in avanti 10%
  • Per le aziende che occupano dieci o più addetti : 10%

A questo contributo si aggiunge il contributo addizionale dell’1,31% per l’Aspi . Sempre dal 1/1/2013 in tutti i casi di cessazione dell’apprendista , con l’esclusione delle dimissioni o del recesso da parte sua , sarà dovuto un contributo aggiuntivo pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni .

9) Lavoro occasionale accessorio

Per definizione sono accessorie le attività lavorative di natura occasionale svolte a favore di singoli committenti per compensi non superiori a 2.000 euro per anno solare ; la somma dei compensi percepiti dal lavoratore dalla totalità dei committenti non può superare i 5.000 euro per anno solare.

Per consentire la tracciabilità dei voucher , i carnet di buoni devono essere :

  • Orari ; i costi sono ormai definiti in misura di 10 euro per ogni ora di lavoro , che corrispondono al valore nominale dei voucher
  • Numerati progressivamente
  • Datati rispetto alla giornata in cui viene resa la prestazione

Sono soppresse le norme che consentivano l’utilizzo del lavoro accessorio da parte delle imprese familiari per un importo complessivo di 10.000 euro per anno fiscale e quelle che consentivano  questa attività a titolari di contratti part-time e ai percettori di prestazioni integrative del salario .

I voucher già richiesti alla data del 18/7/2012 possono essere utilizzati fino al 31 maggio 2013 .

Per le attività agricole di carattere stagionale i voucher vengono riconosciuti a pensionati , a giovani studenti che non abbiano compiuto i 25 anni , ad agricoltori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro .

I compensi percepiti non sono imponibili fiscalmente ma è previsto che abbiano rilevanza per i lavoratori stranieri nel calcolo del reddito necessario ad ottenere il permesso di soggiorno .

10) Associazione in partecipazione

Si tratta di un contratto atipico definito dall’art. 2549 c.c. , in cui l’associante conferisce all’associato una partecipazione agli utili – e alle perdite – in un’impresa o in uno o più affari a fronte di un apporto che può essere misto di capitale e lavoro .

Con la riforma sarà possibile avere al massimo tre associati : sono esclusi dal computo gli associati legati all’associante da rapporto coniugale o da vincoli di affinità entro il secondo grado o parentela entro il terzo grado .

Colgo l’occasione per allegare un prospetto dei parenti fino al 4° grado e affini fino al 2° . Questa tabella serve anche per i permessi da concedere per gravi motivi di famiglia .

Grado             Parenti in linea retta                                      Affini

  1°                    Genitori e figli                                 Suoceri , generi , nuore

  2°                  nonni e nipoti ( figli dei figli )                       cognati

                        fratelli e sorelle

  3°                  bisnonni

Bisnipoti ( figli di nipoti da parte dei figli )

zii ( fratelli e sorelle dei genitori)      

                        nipoti ( figli di fratelli e sorelle )

  4°                  cugini

                        Pronipoti ( figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle

                        Prozii ( fratelli e sorelle dei nonni )

Oltre i tre associati scatta la presunzione assoluta di subordinazione . Tale presunzione varrà anche nei casi in cui venga accertata la mancata partecipazione agli utili dell’impresa , non venga consegnato il rendiconto previsto dall’art. 2552 c.c. , l’associato non sia in grado di gestirsi e quindi , di fatto , subisca le decisioni dell’associante.

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