La nuova disciplina delle ritenute sugli appalti, ovvero nuovi oneri, costi e responsabilità per il committente

30 Apr 2020

L’articolo è riportato come è apparso sul Notiziario Cnec di aprile

L’art. 4 della Legge 157/2019 pone nuovi obblighi in capo agli appaltatori, prevedendo una particolare e complessa procedura di versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nell’appalto e nuovi obblighi di controllo in capo ai committenti. 

La norma stabilisce che le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di un servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. 

Per prima cosa, dobbiamo considerare che il termine appalto è da intendersi in senso atecnico, perché la norma si applica in tutti casi di affidamento a terzi di opere e servizi, purchè il valore superi i 200.000 euro annui, sia svolta nei locali del committente e con beni strumentali del committente. 

Gli enti religiosi sono soggetti a questa disciplina? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti non commerciali sono esclusi dalla nuova disciplina sugli appalti per le attività istituzionali, rientrandoci invece per la parte commerciale. Quindi la prima cosa da fare è distinguere per quale attività è stato stipulato il contratto di appalto (o i contratti di appalto). Se l’appalto è stato stipulato, anche solo in parte, per l’attività commerciale, il secondo passo è verificare se ricorrono le altre condizioni, che devono essere tutte presenti per far scattare gli obblighi della normativa. 

Tutti gli appalti che non sono svolti presso le vostre sedi di attività sono esclusi, indipendentemente dal valore dell’appalto. Se vengono svolti presso le vostre sedi, dovete verificare se utilizzano vostri beni strumentali che siano necessari allo svolgimento della prestazione in via non occasionale oppure se utilizzano i loro strumenti di lavoro. 

Per fare un esempio pratico: la gestione della mensa. Se avete la mensa interna e l’appaltatore manda il suo personale nelle vostre strutture e utilizza le vostre cucine, potenzialmente rientrate nella normativa; se vi porta i cd. pasti veicolati che prepara nei suoi locali e poi consegna, non siete soggetti ai nuovi obblighi. 

Appurato che si tratta di appalto stipulato per l’attività commerciale, che si svolge nei vostri locali e con le vostre attrezzature, come verifichiamo il superamento dei 200.000 euro? In caso di appalto che si riferisce sia all’attività commerciale che istituzionale, si ritiene che le regole per suddividere il valore tra l’una e l’altra parte siano le stesse che usate per suddividere i costi. Il periodo da considerare per calcolare i 200.000 euro va dal 1/1 al 31/12, nel caso di appalto pluriennale con importo unico, va calcolato un pro-rata. Per esempio un appalto di durata triennale di valore complessivo nei tre anni di 500.000 euro non va preso in considerazione, perché 500.000 : 3 è uguale a 166.667 annui che sono al di sotto della soglia. Attenzione!! Non è necessario che si tratti di un singolo appalto: l’importo si supera anche con più incarichi dati allo stesso appaltatore, sia dalla stessa casa, ma anche da altre case della Congregazione (avete lo stesso codice fiscale), quindi ci vuole qualcuno che faccia questa verifica a livello generale. 

Se superate la soglia dei 200.000 euro annui, potreste dover applicare la disciplina e quindi il passo successivo è verificare se si tratta di un appalto caratterizzato da “prevalente utilizzo della manodopera”. 

Si considera che un appalto sia “labour intensive” ovvero a prevalente utilizzo di manodopera quando il rapporto tra retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti e assimilati e il prezzo complessivo dell’opera supera il 50%. 

Se tutte queste condizioni sono presenti: attività commerciale, sede del committente, beni strumentali del committente, valore dell’appalto > 200.000,00, rapporto retribuzioni lorde e valore dell’appalto > 50%, gli appaltatori dovranno applicare le nuove regole sulle modalità di versamento e i committenti dovranno effettuare i controlli previsti dalla normativa. 

Vediamo in che cosa consistono i nuovi obblighi: 1) l’appaltatore dovrà versare le ritenute fiscali con distinti F24 per ogni committente, senza possibilità di compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti derivanti dal bonus Renzi e da conguaglio 730 sono sempre compensabili. La norma non lo prevedeva, ma l’Agenzia delle Entrate ha emesso una nota in cui specifica che gli appaltatori dovranno inserire nei singoli modelli F24 anche il codice fiscale dei committenti, così che questi ultimi possano ricevere copia dei pagamenti sul proprio conto fiscale. 2) Al fine di consentire al committente il riscontro e la congruità dell’ammontare complessivo degli importi versati, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’appalto ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. L’elenco dovrà contenere il codice fiscale dei lavoratori impegnati nell’appalto, le ore di lavoro prestate nell’esecuzione dell’appalto, la retribuzione percepita in relazione alle ore prestate e le ritenute fiscali corrispondenti. 

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per il minore importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. 

Il committente che paghi i corrispettivi all’impresa appaltatrice in assenza della comunicazione delle deleghe di pagamento o delle informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto, ovvero dopo aver verificato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, ovvero il 30% in caso di omesso versamento delle ritenute e del 20% in caso di mancata trattenuta. 

La procedura qui descritta non si applica qualora l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice), produca la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, il cd. Durf (Documento Unico di Regolarità Fiscale). Il Durf ha validità per 4 mesi successivi alla data del rilascio e viene rilasciato in presenza dei seguenti requisiti dell’impresa appaltatrice: ‒ essere in attività da almeno tre anni, ‒ essere in regola con gli obblighi dichiarativi, 

‒ aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; ‒ non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Al momento il Durf si richiede presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate, recandosi fisicamente negli uffici, è in fase di predisposizione la procedura di richiesta telematica con invio al cassetto fiscale dell’appaltatore. 

La norma è nata per contrastare il fenomeno delle aziende che aprivano per prendere un appalto, non versavano le ritenute o le compensavano con crediti inesistenti e chiudevano al termine del lavoro, intascando i soldi dello Stato e, di fatto, scomparendo. Nei progetti del Governo, per le aziende di nuova costituzione o che hanno debiti nei confronti dell’erario, c’è l’introduzione del “reverse charge” che opera già per l’Iva e che era stato inserito nella prima stesura della norma. In fase di conversione del decreto, il reverse charge non è stato confermato solo perché serve l’assenso dell’Unione Europea, ma è solo questione di tempo. 

La responsabilità sul controllo della regolarità fiscale dell’appaltatore va ad aggiungersi alla responsabilità solidale in materia di retribuzioni, contributi e premi inail che rimane immutata. 

Se fino ad oggi siete stati dei committenti responsabili e avete verificato con costanza che i vostri appaltatori fossero in regola con il pagamento di retribuzioni e contributi, avete richiesto copia delle comunicazioni al Centro per l’Impiego dell’avvenuta assunzione delle persone che lavorano in casa vostra, mensilmente copia del libro unico del lavoro da cui risultano le retribuzioni, il durc ogni 4 mesi che attesta la regolarità contributiva, con ogni probabilità queste stesse aziende saranno in grado di produrre anche il durf e questo nuovo adempimento non vi sovraccaricherà di lavoro e non vi metterà ulteriormente a rischio. 

Viceversa, se non lo avete fatto, questa normativa aggiunge responsabilità, controlli e rischio di sanzioni. 

I consigli sono quelli di sempre: selezionare aziende di comprovata esperienza nel settore, limitare al massimo il ricorso al subappalto, subordinare il pagamento delle fatture all’esibizione dei documenti comprovanti la regolarità retributiva, contributiva e, da ora in avanti, anche fiscale. 

D.ssa Marina Ferretti 

EMERGENZA COVID -19 In quali casi opera la sospensione

Gli articoli 61 e 62 del Decreto Legge 18/2020 prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rispettivamente per i soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto. Non si ritiene di riportare in questa sede tutto l’elenco, ma alcune delle attività coinvolte potrebbero riguardare i nostri appalti, una fra tutte il servizio di ristorazione. 

Per le categorie di soggetti nominate nel decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti . 

Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato. In tale evenienza, nel caso in cui, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. 

I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto (attualmente il 31 maggio).

Chiama Ora