Decreto rilancio

28 Mag 2020

Il Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato. Lo attendevamo con grandi aspettative perché ci era stato detto che avrebbe avuto un intento risarcitorio: si trattava in effetti di ristabilire un equilibrio rotto dalla pandemia e dall’azione governativa diretta a tenerla sotto controllo.

Purtroppo, invece di concentrarsi sui danni causati all’economia dal corona virus, individuando obiettivi precisi e procedure snelle, il Governo ha preferito fare un decreto “omnibus” che tocca tutto, dalla cassa integrazione all’incentivo per i monopattini, dai risarcimenti agli autonomi all’ecobonus, in un’ottica che sembra soddisfare più le esigenze del clientelismo che quella di aiutare i settori più colpiti. 

Ne è nato un mostro: il Decreto Rilancio, da solo, si compone di 266 articoli e circa 500 pagine e prevede, per essere operativo, ben 98 decreti attuativi, quindi altre centinaia di pagine di norme, circolari esplicative, circolari che spiegano le circolari esplicative…

Ci vorranno mesi prima che le misure siano completamente operative e non dimentichiamoci che nei prossimi 60 giorni il Decreto passerà al vaglio del Parlamento, che potrebbe decidere di modificarlo con efficacia “ab origine”.

Nel frattempo, aziende e lavoratori attendono i fondi che, oltre ad essere troppo pochi, sono bloccati da procedure vetuste, inutilmente complicate e lente, neanche lontanamente adeguate alle esigenze attuali.

Cosa prevede il Decreto Rilancio sotto il profilo giuslavoristico? In breve:

Ammortizzatori sociali

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di fruire di altre 9 settimane di cassa integrazione/fis/cassa integrazione in deroga, una volta terminate le 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia, così distribuite: 5 settimane fruibili entro il 31 agosto e altre 4 settimane in totale da fruire tra settembre e ottobre. 

Sono esclusi dalla limitazione i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di tutte le 9 settimane anche prima di settembre.

Reintroduce l’obbligo della preventiva informativa sindacale che, in sede di conversione del Decreto 18/2020 (Cura Italia), era stata eliminata.

Le domande andranno presentate entro la fine del mese successivo all’inizio della cassa integrazione; per i mesi di marzo e aprile, il termine ultimo per presentare la domanda è il 31 maggio (prima erano 4 mesi).

Divieto di licenziamento

Il Decreto Rilancio porta a 5 mesi il divieto di licenziamento già previsto dal Decreto Cura Italia. Le caratteristiche, nella forma, sono le stesse: il divieto opera per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ovvero i licenziamenti per motivi economici, per esempio: riduzione dell’attività, soppressione del posto di lavoro, chiusura della sede di lavoro, cessazione dell’attività, etc.) nelle aziende di qualunque dimensione e sospende i licenziamenti collettivi e le loro procedure. 

Nella sostanza, purtroppo, cambia molto, perché se le limitazioni del primo decreto erano compensate dalla possibilità di mettere queste persone in cassa integrazione durante quei 60 giorni, ora con 14 settimane di ammortizzatore sociale fruibile o le 18 settimane consecutive per pochi, il costo resta in gran parte a carico del datore di lavoro.

E’ una misura contraria alla previsione costituzionale che sancisce la libertà d’impresa e ci auguriamo che, in sede di conversione, i nostri parlamentari se lo ricordino.

Sovvenzioni per pagare le retribuzioni dei dipendenti 

L’articolo 60 prevede che le Regioni possano stanziare dei fondi per sostenere l’occupazione. Tali aiuti vengono concessi per il pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali alle imprese di determinati settori o con sede in regioni particolarmente colpite dal coronavirus, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.  La sovvenzione non potrà superare l’80 % del costo (retribuzione più oneri a carico azienda) del personale beneficiario per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda e non potrà tradursi in interventi di integrazione salariale. 

E’ di questi giorni la notizia che fondi a questo scopo saranno stanziati dall’unione Europea per un totale di 9 miliardi da suddividere tra le Regioni italiane.

Fondo nuove competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario  di  lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa,  con  le quali parte  dell’orario  di  lavoro  viene  finalizzato  a  percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro.

Contratti a tempo determinato

Fino al 30 agosto 2020, in deroga alla normativa vigente, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine anche in assenza di causali, ovvero di esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Restano invariati invece la durata massima complessiva di 24 mesi e il numero massimo di proroghe che non deve essere superiore a 4.

Congedi genitori lavoratori

I congedi parentali per corona virus, già previsti dal DPCM 16/3/2020 sono passati da 15 giorni da fruire tra marzo e aprile a un totale di 30 giorni da fruire dal 5 marzo entro il 31 luglio 2020. I requisiti sono gli stessi: essere genitori di figli di età inferiore ai 12 anni e che l’altro genitore non sia percettore di ammortizzatori sociali o non lavori. Se il figlio ha una grave disabilità accertata, non si applica il limite di età. Il congedo è a carico dell’Inps ed è pari al 50% della retribuzione. In alternativa è possibile richiedere il voucher babysitter.

I genitori di figli di età inferiore ai 16 anni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza alcuna indennità.

Permessi Legge 104/92

Le persone che assistono familiari disabili ai sensi della L 104/92 hanno diritto ad ulteriori 12 giorni complessivi di permesso nei mesi di maggio e giugno 2020 da aggiungersi ai 3 giorni mensili previsti.

Sospensione dei versamenti

Le aziende che hanno potuto sospendere i versamenti dei modelli F24 per i mesi marzo-aprile-maggio, che avrebbero dovuto pagare il pregresso a giugno in unica soluzione o 5 rate, potranno posticipare il pagamento al 16/9 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima scadente il 16/9.

DURC

I Durc in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020. Quelli in scadenza a partire dal 16 aprile seguono la trafila normale, fermo restando che, nella verifica di correntezza contributiva, Inps e Inail dovranno tenere conto della sospensione dei versamenti.

Smart working

Per i genitori di figli di età inferiore ai 14 anni lo smart working diventa un diritto, infatti potranno lavorare da casa, anche utilizzando strumenti propri, fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 luglio. Le condizioni previste sono che l’altro genitore non sia percettore di ammortizzatori sociali o privo di occupazione e che il tipo di attività lo consenta.

I datori di lavoro potranno richiedere prestazioni in smart working anche agli altri dipendenti, in assenza di accordi individuali, fino alla fine dell’emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre.

Restano fermi gli obblighi di informativa sulla sicurezza e la comunicazione agli organi competenti.

Lavoratori a chiamata

I lavoratori a chiamata fino ad ora erano rimasti senza tutele, ma con il Decreto Interministeriale 10/2020 e il Decreto Rilancio rientrano infine nel novero dei soggetti che hanno diritto all’indennità risarcitoria di 600,00 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Il requisito richiesto è di avere almeno 30 giorni di lavoro tra il 1/1/2019 e il 31/01/2020, non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente e non essere pensionati.

Lavoratori domestici

I lavoratori domestici non conviventi con contratto (o contratti) superiore alle 10 ore settimanali complessive, che abbiano in essere un rapporto di lavoro domestico al 23/02/2020, hanno diritto per i mesi di aprile e maggio ad una indennità di 500,00 euro mensili purchè non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico e non siano pensionati.

Non è previsto che ci sia stata riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per accedere all’indennità. L’indennità è incompatibile con altre misure di sostegno al reddito.

COVID-19 e infortunio sul lavoro

Alla luce delle questioni sorte sui profili di responsabilità civile e penale del datore per le infezioni da COVID-19, l’INAIL, con nota del 15 maggio 2020 ha chiarito che dal riconoscimento del contagio Covid-19 come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale in capo ai datori di lavoro.

Emersione di rapporti di lavoro irregolare

I datori di lavoro che desiderano assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, oppure occupano lavoratori italiani o stranieri “in nero”, purchè ancora in corso, potranno regolarizzare i rapporti di lavoro che appartengono ai seguenti settori:

  1. Agricoltura, allevamento, zootecnia
  2. Assistenza alla persona non autosufficiente
  3. Lavoratori domestici

I cittadini stranieri, a questo fine, dovranno dimostrare di essere presenti sul territorio italiano dal prima del 8 marzo 2020 e non aver lasciato il territorio nazionale nel frattempo.

Non potranno essere ammessi alla sanatoria i datori di lavoro già condannati per sfruttamento della manodopera o favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e gli stranieri che abbiano avuto un provvedimento di espulsione, siano stati segnalati, condannati o siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico.

Il provvedimento non è immediatamente operativo, perché le procedure operative sono rimandate a decreti attuativi da emanarsi; sotto il profilo dei costi, il decreto prevede 500,00 euro a carico del datore di lavoro per spese di istruttoria più una somma da definirsi a copertura forfettaria di retribuzioni e contributi.

Altre indennità

Rinnovate per i mesi di aprile e maggio le indennità risarcitorie per partite Iva, co.co.co., lavoratori agricoli OTD, lavoratori dello spettacolo.

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