Obbligo vaccinale operatori sanitari – nuove disposizioni

2 Apr 2021

Il Decreto legge n. 44 entrato in vigore il 1 aprile, stabilisce importanti novità per gli operatori sanitari.

L’art. 4 stabilisce cheal fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

La Regione verificherà lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti elencati e, se non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, segnalerà alla Asl i nominativi entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi.

Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo

Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta la comunicazioneil datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagioQuando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, il lavoratore è sospeso senza obbligo di retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

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