Misure urgenti coronavirus

22 Apr 2020

LETTERA CIRCOLARE

Al fine di contenere la mobilità del personale, riducendo così le possibilità di contagio, il DPCM recita, all’art. 1 lettera e comma 1 si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera ovvero il lavoro agile.

Questo significa che il decreto spinge i datori di lavoro a favorire e promuovere la fruizione di ferie nel settore privato, nel settore pubblico la fruizione degli equivalenti congedi ordinari da parte del personale. 

Il decreto si allinea alla giurisprudenza: l’art. 2109 del c.c. esplicita che il periodo di ferie va goduto nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.  La Cassazione Civile ha deliberato che fermo restando il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore”.

Quindi a prescindere dal ricorso alle misure ordinarie degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, FIS; cassa integrazione in deroga, il datore di lavoro è legittimato a collocare in ferie i lavoratori, partendo da quelli che hanno un residuo degli anni precedenti.

Bozza di comunicazione di fruizione delle ferie 

Ai sensi dell’art. 2109 del codice civile, tenuto conto della contrattazione collettiva applicata, dei regolamenti aziendali nonché delle disposizioni straordinarie dell’art. 2 comma 1 lettera s del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, si comunicherà che Lei godrà di un periodo di ferie a partire dal … e fino al … incluso, al fine di un pieno recupero delle Sue energie psicofisiche e tenuto conto del momento di difficoltà organizzative attraversato dalla scrivente a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Il lavoro agile o smart working viene invece raccomandato in tutti i casi in cui è possibile per il lavoratore svolgere le sue mansioni anche da casa; normalmente sarebbero necessari gli accordi individuali, in questo periodo e fino alla fine dell’emergenza sarà soltanto necessario fornire telematicamente al dipendente l’informativa sulla sicurezza prevista dall’art.22 della legge 81/2017 (la copia è disponibile ); questo il testo: la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n° 81 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui alla legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail. 

Sarà dunque necessario 

  • Fornire in modalità telematica al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l’informativa della sicurezza prevista dall’art. 22 della legge 81/2017, di cui è stata resa disponibile una copia utilizzabile sul portale web dell’Inail.
  • Depositare la comunicazione obbligatoria ex art. 23 legge 2017/81 e semplificata dal DPCM con la possibilità di invio attraverso il portale ministeriale con un semplice file massivo excel e senza necessità di allegare nessun accordo o autocertificazione.

La scadenza collegata alla comunicazione è di cinque giorni dall’inizio della prestazione di lavoro agile.

La legge 81/2017 non lascia spazio a un utilizzo estensivo del lavoro agile anche ai tirocini formativi, in quanto la natura stessa del tirocinio difficilmente si armonizza con la maggiore autonomia concessa al lavoratore agile; tuttavia, ove il datore di lavoro ospitante, d’intesa col soggetto promotore, non veda la necessità di sospendere il tirocinio medesimo, il tirocinante può operare il smart working purchè la nuova modalità di lavoro venga definita fra le parti e sottoscritta come integrazione al piano formativo.

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