Circolare marzo 2022

18 Mar 2022

Covid: le nuove regole dal 1° aprile

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto con le regole transitorie a partire dal 1° aprile che ha illustrato in conferenza stampa:

  • Obbligo di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici e nei luoghi in cui si tengono spettacoli aperti al pubblico fino al 30 aprile;
  • Obbligo di “dispositivi di protezione delle vie respiratorie” nei luoghi di lavoro fino al 30 aprile;
  • Eliminazione delle quarantene;
  • Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base 
  • dal 1° maggio eliminato l’obbligo del green pass
  • restano in vigore le norme relative agli obblighi vaccinali nei comparti previsti (Scuola e Sanità)

Smart working: cosa cambia dal 1° aprile

Le fonti governative confermano che con il 31 marzo verrà a terminare lo stato di emergenza e con esso buona parte delle norme eccezionali dell’ultimo periodo, tra cui anche il regime agevolato di smart working per tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori fragili e i genitori di figli con disabilità grave.

Dal 1 aprile, pertanto, le aziende che desiderano continuare ad applicare questa modalità di lavoro, dovranno stipulare accordi individuali con i lavoratori interessati, che andranno ad integrare il contratto di lavoro in essere e che dovranno avere come contenuto minimo:

  • La durata del rapporto in modalità SW (smart working) che potrà essere a termine o a tempo indeterminato
  • L’alternanza tra presenza in azienda e SW
  • I luoghi ove potrà essere svolta l’attività lavorativa fuori dall’azienda
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo (diritto  alla disconnessione);
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Nell’accordo dovrà anche essere previsto che, in presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure dall’accordo a tempo indeterminato.

Altri regimi agevolati che cessano con il 31 marzo

A partire dal 1° aprile non sarà più possibile accedere al congedo parentale Covid per figli fino a 14 anni o disabili di ogni età per sospensione dell’attività didattica in presenza, quarantena, positività al covid.

Allo stesso modo non sarà possibile assentarsi dal lavoro senza retribuzione per i genitori di figli dai 14 ai 16 anni per le causali di cui sopra.

Scade anche il ricorso alla “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori più a rischio di contrarre il virus Covid.

Certificazione parità tra uomini e donne in azienda

In base alle novità previste dalla L 162/2021 le aziende con più di 50 dipendenti, pubbliche e private, saranno tenute a redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale suddiviso tra uomini e donne relativamente a trattamenti retributivi, orari di lavoro, mansioni, da trasmettere telematicamente al ministero del lavoro. 

Le aziende virtuose che hanno messo in atto misure concrete per ridurre il divario su opportunità di crescita lavorativa, parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, potranno ottenere la certificazione di parità che permetterà di applicare uno sconto del 1% sui contributi aziendali fino ad un massimo di € 50.000,00 all’anno. I fondi, per il momento, sono stati stanziati solo per l’anno 2022.

La mancata presentazione del prospetto può comportare l’applicazione di sanzioni e la sospensione dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda; il rilascio di dichiarazioni mendaci o incomplete può portare all’applicazioni di sanzioni che vanno da € 1.000,00 a € 5.000,00.

La scadenza relativa al biennio 2020-2021 è prevista per il 30/4/2022.

Terzo settore: incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro con la nota 34/4011 ribadisce quanto previsto dall’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore che sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La previsione ha portata ampia e generalizzata che fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario. 

Il volontario, vale la pena di ricordarlo, ha quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, neanche indirette; in secondo luogo, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario. Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. 

Chiama Ora