La Riforma del Mercato del Lavoro (1° Parte)

2 Set 2014

Ho ricevuto l’incarico di illustrare le novità apportate da una riforma del lavoro che fa parte delle difficili scelte effettuate dal Governo Monti nel tentativo di invertire la tendenza recessiva e rendere più dinamico il mondo del lavoro.

Devo anzitutto rimarcare che le sollecitazioni delle parti politiche e delle parti sociali hanno  parzialmente snaturato quella che nelle intenzioni originali doveva rappresentare una panacea per far crescere l’occupazione e attirare gli investitori stranieri.

Si è fatta una guerra di religione sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori , dimenticando che ad es. Spagna e Grecia non lo hanno ma stanno peggio di noi ; non si è invece parlato di ridurre l’eccessivo costo del lavoro che disincentiva le assunzioni : già ora  per garantire 1.000 euro netti al dipendente bisogna spenderne 2.140 , quasi il 115% in più , e purtroppo con la riforma il costo è destinato ad aumentare per l’aumento dei contributi e la minore flessibilità dei contratti . Un altro duro aumento del costo del lavoro per i nostri istituti sarà dato dalla revisione dell’assetto degli ammortizzatori sociali.

Non si è poi parlato , perché esula dalle competenze del ministro del lavoro , ma doveva far parte del giusto corollario alla trattativa , del peso di una burocrazia che crea adempimenti inutili ; della lentezza della giustizia che impedisce il veloce dirimersi delle controversie ; della mancanza di stabilità amministrativa e dei tempi incerti della politica , legati alla necessità di risultati elettorali .

La riforma sancisce un netto cambiamento di rotta cui dobbiamo uniformarci : dopo aver incentivato per anni la flessibilità in entrata pur di riuscire a creare nuove forme di accesso al lavoro anche non subordinato , il legislatore è tornato alla vecchia disciplina secondo cui assume rilievo prioritario il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tutte le altre forme di accesso al lavoro – subordinato e non – passano in seconda linea e, nella migliore delle ipotesi, vengono disincentivate.

Per contro viene valorizzato , in quanto propedeutico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato , l’istituto dell’apprendistato , che prevede forti sgravi contributivi ma che per essere applicato richiede la sua inclusione nei CCNL , e alcuni contratti del nostro settore non lo prevedono .

Vediamo ora punto per punto cosa cambia , che problemi nasceranno dall’applicazione pratica delle nuove disposizioni nei nostri Istituti , quali sono le positività e le criticità di questa riforma.

Ho predisposto un vademecum piuttosto schematico che potrà servirvi da promemoria, raccomandando però sempre di fare riferimento alla vostra segreteria regionale prima di prendere decisioni che comportino variazioni nel settore del personale dipendente o autonomo.

Quesiti potranno essere posti sul sito Cnec , cui normalmente diamo risposta in due-tre giorni come massimo.

Partiamo dalle tipologie contrattuali più usate.

1) Contratti a tempo determinato o contratti a termine

Ribadiamo il concetto che il contratto dominante – forma comune del rapporto di lavoro – è il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fatta questa premessa , è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato ma le cose cambiano rispetto alla precedente normativa.

Intanto a partire dal 1/1/ 2013 i contratti a termine , con la sola esclusione delle sostituzioni per lavoratori assenti e per i rapporti definiti dalla legge “ stagionali “ verranno a costare di più in quanto viene istituito un contributo addizionale dell’1,4% ; tale contributo addizionale potrà essere recuperato , nei limiti di 6 mensilità , soltanto se il rapporto verrà trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato se si procederà , entro sei mesi dalla cessazione , alla riassunzione a tempo indeterminato . In quest’ultimo caso il recupero sarà pro rata.

Vorrei ricordare in proposito che le case per ferie sono considerate “ stagionali “ a termini soltanto se rispettano il dettato della legge 1525/63 art.48 e nell’arco dell’anno hanno un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non consecutivi . Solo queste case saranno esentate dal contributo addizionale ; quelle che noi chiamiamo case per ferie ma restano aperte tutto l’anno dovranno invece pagarlo.

Finora l’utilizzo del contratto a termine era consentito esclusivamente per ragioni di carattere tecnico , produttivo , organizzativo e sostitutivo . Viene ora consentito , esclusivamente nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore ai 12 mesi , di non indicare le motivazioni . Per questo tipo di contratto non è ammessa nessuna proroga in quanto questa possibilità è finalizzata alla verifica delle capacità professionali del lavoratore e accertare la possibilità di un eventuale inserimento nel contesto lavorativo.

I CCNL potranno prevedere , nel limite del 6% del totale dei lavoratori , che assunzioni per contratti a termine senza causale possano essere utilizzate per avvio di nuove attività , lancio di un prodotto o servizio innovativo , rinnovo o proroga di una commessa consistente , fase supplementare di un progetto di ricerca e di sviluppo . Anche per questo tipo di contratto non è prevista nessuna proroga.

La legge dice che in caso di riassunzione del lavoratore con un ulteriore contratto a termine , il secondo contratto si intende automaticamente trasformato a tempo indeterminato se non sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata fino a sei mesi , o almeno 90 giorni dalla data del precedente contratto di durata superiore a sei mesi . I CCNL possono prevedere la riduzione dei predetti periodi a 20 giorni ( 30 se la durata del precedente contratto superava i sei mesi ) . Mi risulta che questa deroga è stata concordata da Agidae scuola , Fism e Ficiap ; l’Uneba sta raggiungendo un accordo , non mi risulta ancora nulla da Aris , Pro Juventute , Agidae socioassistenziale , Sacristi , Cooperative Sociali , Fabbricerie .

Qualora , a causa di successione di contratti a termine anche non consecutivi , complessivamente il lavoratore abbia totalizzato presso lo stesso datore di lavoro un periodo di occupazione superiore ai 36 mesi , il rapporto si intende trasformato automaticamente in rapporto a temo indeterminato . Questo termine è derogabile dalla contrattazione collettiva , e per esempio il CCNL della scuola privata prevede per gli insegnanti non abilitati la possibilità di rinnovare i contratti a termine per un massimo di 60 mesi . Ovviamente i contratti a termine devono rispettare le norme fissate dal CCNL e ad es. col contratto Agidae i non abilitati non possono avere contratti a termine fino al 31 agosto .

Questi sono contratti a termine fuori norma , e rischiamo contestazioni sulla validità del termine apposto .

Poi a volte ci scontriamo con realtà particolari , perché da un lato abbiamo una legge che ci impone di trasformare in contratto a tempo indeterminato , dopo 36 o 60  mesi di servizio anche non consecutivi e anche se prestati col metodo della somministrazione , ogni categoria di dipendenti e l’altra – la legge 62/2000 – che ci impedisce di assumere a tempo indeterminato i docenti non abilitati . Lo Stato è in ritardo coi TFA , i tirocini formativi attivi – i vecchi SISS , i vecchi corsi abilitanti – e a volte per garantire la continuità didattica noi superiamo tanto i termini stabiliti dalla legge che quelli già derogati per contratto . E lo Stato può mantenere precari a vita , noi no .

Viene poi ampliato a 120 giorni il termine imposto al lavoratore per impugnare il recesso , e con questo si pone parziale rimedio a una grave ingiustizia : col collegato lavoro il termine era di 60 giorni , e un datore di lavoro poteva furbescamente far balenare lo specchietto delle allodole di una futura assunzione per evitare l’impugnativa ; ora , coi 120 giorni , il lavoratore è maggiormente tutelato . Il successivo ricorso in giudizio deve essere presentato entro altri 180 giorni . Questi termini varranno per tutte le cessazioni dal 1/1/2013 in avanti .

In caso di illegittimità del contratto il Giudice applicherà le seguenti sanzioni :

  • trasformazione a tempo indeterminato
  • risarcimento del danno in misura variabile fra le 2,5 e le 12 mensilità . Questa indennità serve a ristorare il pregiudizio del lavoratore , compresa la mancata retribuzione e contribuzione dal momento della cessazione al momento in cui il giudice ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Ultima cosa sul contratto a termine è che può proseguire oltre la scadenza , senza necessità di trasformazione , per soddisfare esigenze organizzative :

  • fino a 30 giorni per durata inferiore ai sei mesi ( in precedenza erano 20 giorni )
  • fino a 50 giorni negli altri casi ( in precedenza 50 giorni )

in caso di prosecuzione del rapporto è necessario inviare preventivamente la comunicazione al centro per l’impiego .

2) Contratto a tempo parziale – Part time

I lavoratori studenti e i lavoratori affetti da patologie oncologiche che abbiano manifestato il loro consenso a clausole di flessibilità e di elasticità possono revocare in qualsiasi momento la precedente manifestazione di volontà .

Ricordo che per lavoratori studenti si intendono i lavoratori che frequentano corsi presso istituti legalmente abilitati a rilasciare diplomi , non coloro che frequentano istituti privati che poi inviano in altri istituti a sostenere gli esami .

I CCNL dovranno poi prevedere ulteriori condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere la modificazione o l’annullamento delle clausole elastiche e flessibili sottoscritte .

Raccomanderei una certa rigidità da parte dei negoziatori , perché noi in fase di assunzione esponiamo le nostre necessità e il lavoratore dichiara la sua disponibilità , salvo poi ritirarla una volta confermato a temo indeterminato ; vediamo di rendere difficoltose le modifiche.

3 ) Contratto a chiamata o contratto intermittente o contratto job on call

E’ un contratto previsto della riforma Biagi che non è mai stato accettato dal sindacato perché troppo flessibile , ma a mio parere rimane una delle migliori forme di contrasto al lavoro nero . Si tratta di una forma di lavoro che presenta un altissimo grado di flessibilità in quanto il lavoratore viene occupato esclusivamente per i periodi duranti i quali c’è necessità di prestazione . Ho una casa per ferie e mi arrivano saltuariamente  comitive per due – tre giorni , chiamo un rinforzo , pago le ore effettivamente lavorate e i relativi contributi e ho risolto il problema ; alle normali scadenze pagherò i ratei di 13^ , di festività e di ferie per le ore lavorate nell’anno , e avrò un costo perfettamente proporzionato al lavoro necessario .

La legge prevedeva il rispetto di esigenze individuate dai CCNL ( per lo più lavoro intermittente per periodi predeterminati ) ma veniva concesso , attraverso un decreto ministeriale , di ammettere sempre la stipulazione di contratti a chiamata con riferimento alle tipologie di attività indicate nel R.D. 2657/1923 e comunque con soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni di età , anche se pensionati .

Gli unici divieti posti erano quelli che mi permetterei di definire tradizionali : vietata l’assunzione con contratto a chiamata per sostituire lavoratori in sciopero , vietata questa tipologia di contratto in caso di licenziamenti per riduzione di personale o riduzione di orario , divieto in caso di mancata valutazione dei rischi .

Esistevano poi due possibilità di stipula di contratto a chiamata : il lavoratore garantisce la disponibilità al datore di lavoro , in attesa di utilizzazione , e gli viene quindi corrisposta una particolare indennità di disponibilità in misura minima del 20% del CCNL applicato ; oppure il lavoratore non garantisce la sua disponibilità , e in questo caso non viene corrisposta la relativa indennità .

Con le varianti previste dalla riforma Fornero non è più possibile il ricorso automatico al lavoro intermittente :

  • nei fine settimana ( dalle 13 del venerdì alle 6 del lunedì mattina )
  • durante le ferie estive ( 1° giugno – 30 settembre )
  • durante le vacanze natalizie ( 1° dicembre – 10 gennaio ) e quelle pasquali ( dalla domenica delle Palme al martedì che segue il Lunedì dell’Angelo ) .

sarà possibile assumere con contratto a chiamata esclusivamente nei casi previsti dai CCNL ( e quindi i rappresentanti delle nostre associazioni dovranno incontrare i sindacati per fissare le modalità applicative ) ; fino a che i nuovi contratti non individueranno le esigenze , il lavoro a chiamata potrà avvenire con giovani che non abbiano ancora compiuto i 25 anni ( e le prestazioni devono cessare al compimento del 25° anno ) o con persone che abbiano compiuto i 55 anni o per le prestazioni previste dal RD 2657/1923 .

I contratti a chiamata in essere che si collocano al di fuori di questi termini cesseranno di produrre effetti dal 17/7/2013 .

Prima dell’inizio di ciascuna prestazione a chiamata il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva secondo le seguenti modalità :

La segnalazione può essere effettuata anche per un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni . La mancata segnalazione comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per dipendente .

I costi – salva la previsione dell’indennità di reperibilità – sono identici a quelli dei normali lavoratori dipendenti ; in caso di lavoro a termine , è dovuto il contributo addizionale dell’1.4% .

4) Lavoro a progetto  

Sono stati posti dei validi paletti alla costituzione di questo tipo di rapporto , che molte volte maschera malamente un contratto di lavoro subordinato , e la nuova disciplina viene applicata per tutti i contratti stipulati in data successiva al 18 luglio 2012 ; le collaborazioni in corso a tale data continueranno a seguire le vecchie regole fino a scadenza , e in caso di rinnovo dovranno adeguarsi alla nuova normativa .

Viene inserito il divieto di utilizzare contratti a progetto per lavori ripetitivi in cui è evidente che il collaboratore non ha la possibilità di determinare modi e tempi della prestazione lavorativa . Il committente deve individuare il progetto , descriverlo individuandone il contenuto e il risultato finale che intende conseguire .  

Diciamo senza mezzi termini che con la riforma Fornero il contratto a progetto viene riportato alla sua impostazione originale : consentire al collaboratore la massima autonomia di gestione attraverso l’assenza di controlli formali sulla sua attività lavorativa ; non far coincidere l’attività lavorativa resa in collaborazione e il complesso più generale delle attività aziendali ; prevalenza del carattere  personale del lavoro svolto , irrilevanza dell’orario di lavoro .

Il progetto costituisce elemento essenziale per l’identificazione del rapporto , e la sua mancanza determina l’automatica trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato .

Se l’attività del collaboratore viene effettuata con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti , il rapporto si intende subordinato dalla data di costituzione ; questa presunzione non vale solo per le prestazioni di elevata professionalità .

Viene poi ribadito che il progetto non può essere la semplice riproduzione dell’oggetto sociale dell’azienda – nel nostro caso non può essere una riproduzione del carisma della Congregazione – e sparisce ogni riferimento al programma di lavoro .

Non è più possibile prevedere la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto , ora viene stabilito che il committente può recedere soltanto per giusta causa o per inidoneità professionale del lavoratore ( che andrà provata in caso di vertenza ) o se il progetto è terminato in anticipo ( e in questo caso si paga l’importo previsto per l’intera  durata del contratto ) . Sono quasi le stesse rigidità fissate per il rapporto di lavoro dipendente . Il committente potrà recedere soltanto per giusta causa o se questa possibilità gli viene concessa dal contratto .

E’ poi previsto , come ormai purtroppo per ogni cosa , un aumento dei contributi che passeranno al 28,72% nel 2013 per arrivare al 33,72% entro il 2018 ; i pensionati e gli iscritti ad altre gestioni pagheranno il 19% nel 2013 per arrivare al 24% nel 2018 .

Dal 2013 è prevista a carico dell’Inps un’indennità per i lavoratori disoccupati ; questi i requisiti :

  • aver operato in regime di monocommittenza
  • aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo ( imponibile fiscale ) non superiore ad euro 20.000
  • aver lavorato almeno un mese nell’anno di riferimento
  • aver accreditato almeno quattro mensilità nell’anno precedente
  • aver avuto nell’anno precedente un periodo di disoccupazione di almeno 2 mesi

5) Contratti di inserimento

Il contratto di inserimento era stato introdotto dalla riforma Biagi e sostituiva il vecchio contratto di formazione e lavoro con l’obiettivo di inserire o reinserire alcune fasce di soggetti svantaggiati quali giovani , disoccupati , donne , disabili e ultracinquantenni . L’assunzione risultava agevolata in quanto erano previsti contratti di 9 o 18 mesi fruendo di incentivi economici , la riforma Fornero ne  prevede l’abrogazione ; rimangono comunque valide le assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 .

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