Il Collegato Lavoro (2° Parte)

19 Set 2014

Le clausole generali del rapporto di lavoro

Il comma 5 dell’art. 31 prevede la possibilità di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con cui datore di lavoro e lavoratore decidono di devolvere eventuali future controversie a un arbitrato anziché al giudice del lavoro. Tali clausole potranno essere inserite nei contratti  individuale di lavoro solo dopo il superamento del periodo di prova, e saranno valide a condizione che esse siano consentite dalla contrattazione collettiva; la legge prevede comunque che, trascorsi 18 mesi dalla sua entrata in vigore, esse possano essere sottoscritte. In ogni caso, le clausole devono essere certificate da una delle commissioni di certificazione previste dalla legge.

L’accertamento effettuato in sede di certificazione del contratto ha valore vincolante, e il giudice potrà limitare il suo controllo esclusivamente all’accertamento del controllo di legittimità, mentre non potrà sindacare le motivazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

La certificazione dei contratti di lavoro

Notevoli sono le modifiche su questo argomento, ed è evidente l’intento del legislatore di prevenire nei limiti del possibile  la possibilità di vertenze.

Le commissioni di certificazione possono essere istituite presso ::

  • le Direzioni Provinciali del Lavoro
  • Le Province
  • Gli enti bilaterali
  • Le Università e fondazioni universitarie
  • Il Ministero del Lavoro, se il datore di lavoro ha sedi in almeno due province o aderisce ad associazioni imprenditoriali che abbiano predisposto, a livello nazionale, schemi contrattuali certificati.
  • I Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

In precedenza la certificazione dei rapporti di lavoro era limitata ai contratti di lavoro e ai contratti di appalto, ora viene estesa a tutti i tipi di contratto in cui, direttamente o indirettamente, esista una forma di prestazione di lavoro.

Viene poi ampliata la portata temporale della certificazione : in caso di contratto già iniziato, la certificazione può avere valenza dall’inizio del rapporto, purchè le modalità di attuazione del rapporto siano rimaste invariate. Analogamente, nel caso di contratti già approvati dalla commissione, essi diventeranno operativi al momento della firma delle parti.

Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle rispettive clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione, salvo che nei seguenti casi :

  • erronea qualificazione del contratto
  • vizio di consenso
  • difformità fra programma negoziale certificato e successiva attuazione

Inoltre, anche se la formulazione di quest’ultimo punto lascia a desiderare, il Giudice dovrà “ tener conto “ delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo previste nei contratti di lavoro stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione.

Infine la competenza a certificare il contenuto dei regolamenti di cooperativa, con riferimento alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori, viene estesa a tutte le commissioni di certificazione, mentre prima era riservata alla sola commissione di certificazione presso la DPL.

Conciliazione e arbitrato

Si tratta delle modifiche che hanno suscitato i maggiori distinguo, anche per l’impatto che esse avranno in quanto viene a cadere un cardine : l’obbligo del tentativo di conciliazione obbligatorio, fino ad oggi conditio sine qua non per poter attivare il ricorso al Giudice del lavoro; vengono annullati gli artt. 410 bis e 412 bis del codice di procedura civile; vengono modificati gli artt. 410, 411, 412 ter, 412 quater del codice di procedura civile; viene modificato il D.Lgs 276 del 2003; vengono previste ulteriori modifiche al c.p.c..

Fin da oggi, chi intendeva proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro può, anche per il tramite di un’organizzazione sindacale, esperire un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione. La comunicazione della richiesta, che va inoltrata contestualmente alla commissione e alla controparte, interrompe la prescrizione e sospende i termini di decadenza.

Rispetto al vecchio testo, notevole il miglioramento : la domanda non può essere generica, ma deve essere motivata con l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

Se la controparte intende accedere al tentativo di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta presenterà una sua difesa con le eccezioni in fatto e in diritto. Ove ciò non avvenga, le parti sono libere di adire l’autorità giudiziaria, se invece la controparte aderisce al tentativo di conciliazione  entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva la commissione fissa la comparizione delle parti, che deve essere effettuata entro trenta giorni.

Se la conciliazione riesce, viene redatto separato verbale sottoscritto dalle parti e dai membri della commissione; tale verbale, su istanza della parte interessata, va presentata al giudice che lo dichiara esecutivo per decreto.

Se l’accordo non viene raggiunto, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta; se tale proposta non viene accettata, essa viene comunque riportata sul verbale con l’indicazione delle motivazioni espresse dalle parti. Il giudice che tratterà la vertenza dovrà tener conto della proposta formulata e delle motivazioni addotte per non accettarla.

In qualsiasi fase del tentativo di conciliazione le parti possono conferire alla commissione il mandato di risolvere in via arbitrale la vertenza. Il termine per l’emanazione del lodo non può superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato; trascorso tale termine l’incarico si intende revocato. Il lodo arbitrale è  impugnabile entro trenta soltanto di fronte al giudice del lavoro nei seguenti casi :

  • qualora gli arbitri abbiano pronunciato conclusioni che esulano dai loro limiti
  • qualora gli arbitri non siano stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale
  • qualora uno degli arbitri non potesse essere nominato a norma dell’art. 812 c.c.
  • qualora nell’arbitrato non sia stato rispettato il principio del contradditorio
  • qualora gli arbitri non si siano attenuti alle regole imposte dalle parti.

Nel caso venga contestata una certificazione, rimane obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione presso la commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione contestato.

Conciliazione e arbitrato potranno essere svolti anche presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi.

Un discorso a parte merita un altro tentativo di conciliazione interessato dalla riforma, che potremmo definire “ forzoso “ : si tratta della conciliazione monocratica, che viene esperito dagli ispettori della DPL allorché da un loro intervento emergono non solo illeciti amministrativi, ma anche diritti patrimoniali disponibili del lavoratore.

Questa forma di conciliazione prevede una convocazione diretta del datore di lavoro da parte dell’ufficio, che fa valere la sua autorevolezza per costringere le parti a presentarsi e sedersi al tavolo della trattativa. Se le parti trovano un accordo e il datore di lavoro concorda di pagare un importo e la contribuzione per il periodo in esame, il procedimento ispettivo si estingue, se no viene avviata l’ispezione ( ed è per questo che parliamo di “ forzatura “ ).

Anche il verbale di conciliazione monocratica può essere dichiarato esecutivo dal giudice, previa istanza della parte interessata.

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