BOZZA DECRETO AGOSTO – gli articoli relativi ai rapporti di lavoro

5 Ago 2020

Rimpiango i bei tempi in cui ad agosto tutto (o quasi) si fermava e poi se ne riparlava a settembre… Ora i decreti vengono pubblicati nel silenzio della notte, le circolari applicative escono dopo le scadenze di legge, le norme sono scritte in spregio al diritto e in un italiano che rasenta l’analfabetismo sia lessicale che funzionale, per dirla alla Umberto Eco.

La bozza che circola in questi giorni, ovviamente passibile di modifiche prima della pubblicazione, non fa eccezione ed entra di diritto nel gotha delle norme mal scritte, inutilmente complicate nella loro esecuzione ed incerte nella loro interpretazione.

Ritengo in ogni caso importante dare una prima informazione, con l’umile intento di fornire qualche delucidazione nonchè strumento aggiuntivo per affrontare l’autunno che verrà.

L’art. 1 del Decreto prevede che nel periodo 13 luglio – 31 dicembre sarà possibile fruire di altre 18 settimane di ammortizzatori sociali che potranno essere richieste in due tranches di 9 settimane: nelle prime 9 settimane andranno a confluire tutte le giornate fruite dopo il 12 luglio, anche relative a precedenti autorizzazioni. Questo significa che chi non ha fruito interamente delle prime 18 settimane (9+5+4) entro il 12 luglio, non potrà più utilizzare i periodi residui entro le scadenze originarie (31/8 e 31/10), ma attiverà in ogni caso il nuovo contatore delle seconde 18 settimane.

Una volta fruite interamente le prime 9 settimane del decreto agosto, sarà possibile fare domanda per le ulteriori 9 settimane (la seconda tranche); su queste ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento di un contributo aggiuntivo sulle retribuzioni non erogate ai lavoratori a causa del Covid, in misura variabile a seconda del rapporto tra fatturato del primo semestre del 2020 e fatturato dello stesso periodo del 2019. Il contributo addizionale sarà pari al 18% se l’azienda non ha subito alcuna riduzione di fatturato, al 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%, mentre non sarà dovuto per riduzioni del fatturato pari o superiori al 20%.

L’intento è chiaramente quello di scoraggiare il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle aziende che non hanno subito la crisi portata dalla pandemia. La diminuzione di fatturato andrà autocertificata all’Inps e sia l’Inps che Agenzia delle Entrate potranno verificare (e ragionevolmente lo faranno) la veridicità delle affermazioni.

Come per i provvedimenti precedenti, le settimane richieste vengono autorizzate fino ad esaurimento fondi. Ad oggi non conosciamo gli importi stanziati a copertura della spesa.

I datori di lavoro agricoli hanno come sempre un trattamento diversificato e avranno la possibilità di accedere a 90 giorni di Cisoa per Covid per stesso periodo (13 luglio – 31 dicembre).

 L’art.2 sembra premiare i datori di lavoro (ad esclusione di quelli agricoli) che decidono di NON ricorrere alle ulteriori 18 settimane. Dalle notizie circolate, chi rinuncerà alla cassa integrazione sarà esonerato dal versamento dei contributi a proprio carico sul personale dipendente per 4 mesi. Da una lettura attenta della bozza di decreto, la portata dello “sconto” non sembra essere da preferire al ricorso all’ammortizzatore sociale, infatti i contributi pensionistici saranno comunque dovuti, riducendo l’esonero ad una percentuale che si attesta intorno al 6% della retribuzione lorda. Inoltre, l’esonero potrà essere applicato ad un numero di ore totali pari al massimo alle ore di cassa integrazione utilizzata nei mesi di maggio e giugno (e così anche i 4 mesi teorici diventano al massimo 2 effettivi di risparmio). I premi Inail sono sempre dovuti in misura intera.

Dove l’azienda proceda a licenziamenti individuali o collettivi, l’agevolazione verrà revocata per tutto il periodo, con divieto di richiedere la cassa integrazione al suo posto.

Per scoraggiare ulteriormente il ricorso a questa misura alternativa, la stessa non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla normativa vigente. Speriamo che nella stesura definitiva l’incentivo diventi più appetibile per le aziende.

L’art. 5 è rivolto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato incrementando il personale. Il decreto prevede che per 6 mesi, fermo restando i contributi pensionistici, il datore di lavoro avrà diritto ad essere esonerato dai contributi a suo carico. L’agevolazione si calcola con lo stesso criterio visto al punto precedente, ma in questo caso sarà possibile cumulare lo sgravio con altri ai quali si può avere diritto. Se pensano di far ripartire le assunzioni con questo provvedimento, rimarranno delusi.

L’art. 6 tratta delle proroghe dei contratti a termine. Il decreto Rilancio aveva previsto la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere al 23 febbraio in deroga alle causali di legge entro il 30 agosto. Ora il termine è spostato al 31 dicembre. Forse l’unico intervento che va incontro alle aziende sotto il profilo della flessibilità. Peccato che ci sia un altro provvedimento precedente che obbliga i datori di lavoro a prorogare i contratti a termine sospesi per covid in forza al 19 luglio, indipendentemente dal fatto che l’azienda ne abbia bisogno.

L’art. 9 proroga il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo. Fanno eccezione le procedure per cambio appalto in cui il soggetto subentrante è obbligato in forza di norme di legge, di contratto o clausola del contratto di appalto ad assumere il personale impiegato nell’appalto. Fa eccezione anche la chiusura definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Allo stesso modo sono esclusi i licenziamenti effettuati per fallimento. Secondo il Governo, tanto possiamo utilizzare la cassa integrazione per i lavoratori in esubero.

Quest’anno più che mai, mi sento di augurare a tutti BUONE FERIE! Ne abbiamo bisogno per recuperare le energie e affrontare l’autunno che verrà…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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