Circolare Settembre 2022

28 Set 2022

In considerazione dell’aggravarsi della crisi energetica, il legislatore sta mettendo in campo vari tipi di aiuti, anche rivolti ai lavoratori dipendenti.

Vediamo quali sono le ultime novità:

 

Ulteriore bonus 150 €

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro,  è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di pensione o reddito di cittadinanza. L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L’Inps erogherà direttamente l’indennità:

  • ai lavoratori domestici cha abbiano già fruito del bonus di 200 € a luglio
  • ai percettori di disoccupazione agricola
  • ai pensionati che nel 2021 hanno dichiarato un reddito non superiore ai € 20.000

L’Inps, a domanda, erogherà l’indennità:

  • ai co.co.co. che nel 2021 hanno dichiarato un reddito non superiore ai € 20.000
  • ai lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno dichiarato un reddito non superiore ai € 20.000 e hanno lavorato almeno 50 giornate
  • ai lavoratori stagionali e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 hanno dichiarato un reddito non superiore ai € 20.000 e hanno lavorato almeno 50 giornate

Anche i lavoratori autonomi che nel 2021 hanno dichiarato un reddito non superiore a € 20000 potranno beneficiare del bonus di 150 €

 

 

Aumento tetto fringe benefits

 

Il cd. Decreto Aiuti bis ha portato a 600,00 euro, per il solo anno 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.

In considerazione di ciò, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, sarà pari a 600,00 euro per l’anno 2022.

Si tratta di tutti quei fringe benefit erogati dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi, come, ad esempio: buoni carburantebuoni spesa, cellulare, ecc. Inoltre, nei 600 euro rientreranno anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ricordo che ai 600 euro si possono sommare i 200 euro del Bonus carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, va prevista una voce paga ad hoc.

Esonero contributivo

 

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero contributivo sui contributi a carico del lavoratore dello 0,8%  verrà incrementato d 1,2 punti percentuali per un totale del 2%. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

 

Congedi parentali

Il Decreto 105/2022, oltre a modificare i tempi e le modalità di fruizione dei congedi stabilisce che “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.”

Nella disciplina vigente fino al 12 agosto, durante la fruizione dei congedi parentali, era pacifico che le ferie, i permessi e la tredicesima mensilità NON maturassero, a meno che i CCNL non disponessero misure di miglior favore.

Questa nuova formulazione rischia di far aumentare i costi di tutte le strutture poiché la maggior parte dei CCNL non hanno ritenuto di riportare al loro interno quanto già previsto dalla norma previgente, ovvero che durante il congedo parentale, i ratei non maturano.

Nel silenzio dei CCNL, dal 12 agosto i ratei maturano regolarmente e, a questo punto, sarà difficile che le associazioni datoriali possano intervenire e concordare con i sindacati di “fare un passo indietro” e levare quello che la legge ha concesso.

Se avete lavoratori che stanno fruendo del congedo parentale, consigliamo di verificare cosa prevede il  CCNL applicato e mettere a budget eventuali aumenti, nonché aggiornare i piani ferie tenendo conto della variazione.

 

Esonero contributivo post maternità

E’ operativo lo sgravio del 50% sui contributi a carico della lavoratrice che abbia fruito del congedo per maternità e rientri a lavorare entro il 31/12/2022. L’agevolazione vale per 12 mesi e dovrà essere il datore di lavoro a farne richiesta all’Inps.

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