Circolare agosto 2021

27 Ago 2021

L’Inps non equipara più la quarantena a malattia

  Con messaggio del 6/8/2021 l’Inps comunica che chi fa (o ha fatto) la quarantena nel 2021 non ha diritto ad alcuna tutela perché lo Stato non ha stanziato le risorse necessarie. I lavoratori pertanto resteranno senza retribuzione e copertura contributiva. Dove l’indennità dovesse già essere stata erogata, verrà recuperata. Per quanto riguarda i lavoratori fragili, la loro quarantena sarà equiparata a ricovero ospedaliero fino al 30 giugno, dopodichè è prevista la sola possibilità dello smart working fino al 31 ottobre.

Contratto di rioccupazione – sì della Commissione europea agli sgravi contributivi

 

Il decreto Sostegni bis ha introdotto la misura sperimentale del contratto di rioccupazione per incentivare i datori di lavoro ad assumere le persone disoccupate a causa della pandemia. Il contratto è stato passato al vaglio della UE che ne ha autorizzato l’utilizzo (in quanto lo sgravio si configura come aiuto di Stato).
Non sono invece ancora uscite le note operative dell’Inps per il recupero dello sgravio contributivo, né alcuna nota del Ministero del Lavoro sul progetto di inserimento lavorativo previsto dal contratto.
Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Tale progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 CC, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Solo se e quando il rapporto viene confermato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto a fruire dell’esonero che è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile per un periodo massimo di 6 mesi.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. A titolo esemplificativo: possesso del Durc, rispetto del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni, divieto di utilizzo in unità operative che abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi.

Green Pass per soggetti fragili

 

Ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19 potranno essere rilasciate in formato cartaceo le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le certificazioni potranno essere rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito – direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

La certificazione, invece, non dovrà contenere altri dati sensibili del soggetto interessato, nemmeno la motivazione di non vaccinabilità.

Obbligo vaccinale e libertà individuali

  La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rigettato il ricorso di un gruppo di vigili del fuoco francesi contro l’obbligo vaccinale imposto dal Governo. La sentenza dichiara insussistenti le motivazioni contrarie ai vaccini e considerano inesistenti i relativi e vantati diritti.

Controllo Green Pass scuola

 

Verificare il possesso del Green Pass da parte dei docenti e del personale ATA è una delle questioni più complesse degli ultimi giorni.
Stando a quanto affermato dal Garante della Privacy, il dirigente scolastico non può tenere delle liste che attestino le scadenze della certificazione verde del personale. Oltretutto non può richiedere queste informazioni, neanche su base volontaria, sempre per un discorso di violazione della privacy.
L’unica modalità possibile sembra essere la verifica quotidiana del Green Pass per tutti coloro che appartengono al personale ATA e alla categoria dei docenti.

Dal Ministero del Lavoro e della Salute fanno sapere che stanno cercando una soluzione che superi la decisione del Garante che rende di fatto pressochè impossibile il controllo per l’enorme mole di lavoro e di tempo.

Nuova causale contratti a termine

 

La disciplina del contratto a termine non conosce pace e anche nel Decreto Sostegni bis, convertito in legge, è stato “toccato” con un intervento sperimentale e a scadenza:

  • Fino al 30 settembre 2022, il termine apposto al contratto può superare i 12 mesi, ma comunque non eccedere i 24, anche in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi 
Chiama Ora